Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine

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supplementare l’inopportunità di cercare il o gli aventi diritto. La decisione spetta al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa.

Art. 96b

Il capoverso 1 chiede al creditore la conferma di essere stato informato dall’intermediario finanziario sulla sorte degli averi nel caso in cui non fossero rivendicati e quindi dell’obbligo dell’intermediario finanziario di annunciare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa gli averi dopo 30 anni di mancata rivendicazione. Anche questa conferma richiede la forma scritta (art. 13 segg. CO).

Il capoverso 2 assoggetta l’intermediario finanziario a obblighi particolari per la documentazione e la conservazione degli atti. La disposizione proposta corrisponde all’articolo 10 capoverso 1 lettera e del rapporto della commissione di esperti30.

Art. 96c

Essendo già assoggettate a un regime disciplinare soddisfacente, le istituzioni della previdenza professionale non soggiacciono agli articoli 96a e 96b (cfr. n. 1.2.1.3).

Disposizioni transitorie

La necessità di disciplinare a nuovo gli averi non rivendicati è principalmente riconducibile alle omissioni commesse in passato. L’avamprogetto ne tiene conto, poiché l’articolo 96a AP-CO si applica in linea di principio anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Il conseguente effetto retroattivo (improprio) è tuttavia molto limitato nel tempo, visto che gli intermediari finanziari si devono adoperare per ripristinare il contatto con i clienti soltanto quando, al momento dell’entrata in vigore del disegno, non ne hanno più avuto notizia da meno di trent’anni. Se l’ultimo contatto è stato stabilito più di 30 anni fa, non si può pretendere a priori che l’intermediario finanziario lo ripristini. In questo caso nemmeno una dichiarazione di scomparsa ha molto senso. L’intermediario finanziario liquiderà gli averi per conto proprio devolvendo il ricavo alla Confederazione (cpv. 1).

Il capoverso 2 statuisce che gli averi interessati dalla transazione di New York del 26 gennaio 1999 vanno considerati liquidati (cfr. n. 1.1). L’avamprogetto chiarisce quindi una questione altrimenti suscettibile di diventare oggetto di interminabili discussioni giuridiche. È ovvio che non ha senso liquidare averi non rivendicati già liquidati. Va accettato il fatto che a trarre profitto dalla soluzione proposta sono anche gli intermediari finanziari che non hanno contribuito a detta transazione.

Il capoverso 3 assicura che non sia soltanto la Confederazione a beneficiare del ricavo degli averi non rivendicati liquidati, visto che lo deve dividere con i Cantoni secondo le stesse disposizioni applicabili all’utile netto della Banca nazionale svizzera.

Dal punto di vista degli intermediari finanziari interessati, la liquidazione proposta ha senso soltanto se estingue tutte le pretese degli aventi diritto (cpv. 4). A livello

30 Cfr. nota 7.