Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
scomparsa ricompaia in un secondo tempo (art. 546 segg. CC). Nel caso di averi non rivendicati si può presumere che, di norma, al momento della dichiarazione di scomparsa il termine per la messa al sicuro sia già scaduto da tempo. In linea di principio, quindi, gli eredi possono disporre liberamente degli averi non rivendicati. Nemmeno in questo contesto occorre un intervento legislativo.
2 Commenti ai singoli articoli
2.1 Modifiche del Codice civile
Art. 38a
Il nuovo articolo 38a amplia le possibilità di avviare una procedura per la dichiarazione di scomparsa di una persona. Secondo il diritto vigente a tal fine occorre l’istanza qualcuno che invochi diritti desumibili dalla presunta morte della persona da dichiarare scomparsa. Secondo il capoverso 1, il giudice competente deve avviare una procedura anche quando un intermediario finanziario, in virtù dell’articolo 96a cpv. 2 AP-CO, annuncia la presenza di averi non rivendicati.
L’articolo 38a non definisce cosa s’intenda per averi non rivendicati, ma rimanda all’articolo 96a AP-CO secondo cui, in linea di principio, se sono trascorsi 30 anni dall’ultimo contatto tra il creditore e il debitore, si possono considerare averi non rivendicati tutti i diritti patrimoniali e quindi non soltanto i crediti pecuniari, ma anche i titoli di credito, i diritti valore o la proprietà di cose mobili o addirittura di beni immobili (amministrati a titolo fiduciario).
Le modalità di esecuzione della procedura per la dichiarazione di scomparsa non presentano particolarità rispetto al diritto vigente. Il giudice competente invita con adeguate pubblicazioni tutti coloro che possano dar notizie sulla persona sparita ad annunciarsi entro un dato termine (art. 36 cpv. 2 CC). Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita, il giudice competente deve dichiararla scomparsa. L’articolo 38a capoverso 1 va inteso come lex specialis all’articolo 35 CC, secondo cui una persona, anche dopo essere stata assente per 10 anni, può essere considerata scomparsa soltanto se la sua morte è assai verosimile. Il significato di questa differenza non deve essere sopravvalutato: non era infatti rilevante per la prassi previgente il caso in cui la dichiarazione di scomparsa non è stata pronunciata perché il giudice non era convinto della morte dell’interessato nonostante la sua assenza senza notizie.
Quanto detto non esclude che nel singolo caso il giudice rinunci – in un primo tempo almeno – ad avviare una procedura per la dichiarazione di scomparsa, se ad esempio l’inevitabile pubblicità che ne deriverebbe, comportasse seri svantaggi per l’interessato o i suoi eredi. Non è necessario che la legge espliciti tale variante, poiché un comportamento diverso da parte del giudice equivarrebbe alla violazione del principio della buona fede (art. 2 CC).
Il capoverso 2 consente al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa di abbinare la procedura a un appello agli eredi. In questo modo si evitano i doppioni che potrebbero verificarsi se il giudice, dopo aver pronunciato la dichiarazione di scomparsa, dovesse trasmettere il caso all’autorità incaricata di individuare gli eredi (art. 555 CC). È stata scientemente scelta una formulazione potestativa. Come in