Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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principio con la morte del mandante (art. 35 cpv. 1 CO). In questo contesto non è compito dell’intermediario finanziario mettere in dubbio il mandato conferito al rappresentante (art. 37 cpv. 1 CO), a meno che egli sappia o dovrebbe sapere che tale mandato è nel frattempo cessato. Il criterio determinante in questo contesto si fonda sul principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC).
Il capoverso 1 non precisa cosa s’intende per un contatto che interrompa il termine dei 30 anni. Si può trattare di qualsiasi incontro personale tra l’intermediario finanziario e il creditore, ma anche di un semplice contatto epistolare, sempreché la posta non venga ritornata. Il contatto con il cliente non può tuttavia essere desunto da un fermo posta bancario. L’intermediario finanziario deve provare di aver effettivamente mantenuto i contatti con il cliente.
Le stesse norme si applicano, mutatis mutandis, al contatto per via elettronica. Ne consegue che la pratica dell’e-banking è da considerarsi contatto effettivo con il cliente. Il fatto che un terzo si sia possibilmente appropriato dell’identità del cliente è ininfluente a tal proposito.
Il capoverso 2 assoggetta l’intermediario bancario all’obbligo di segnalare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa se dall’ultimo contatto con il creditore o il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni. All’atto della segnalazione vanno messe a disposizione del giudice tutte le informazioni utili ai fini della ricerca degli aventi diritto. Si tratta essenzialmente di indicazioni relative al domicilio precedente dell’avente diritto. L’obbligo di informare non implica la consegna al giudice della documentazione sugli averi non rivendicati. L’intermediario finanziario interessato resta l’unico responsabile per la conservazione di tali atti (art. 96b cpv. 2 AP-CO).
Il capoverso 3 statuisce che i crediti caduti in prescrizione o in perenzione non vanno comunicati. Benché sia vero che, dal punto di vista del diritto materiale, un credito prescritto continua a sussistere, in questo caso l’obbligo di comunicazione passerebbe il segno provocando molte incomprensioni (cfr. n. 1.2.1.1). Il fatto che i crediti prescritti non sottostiano all’obbligo di comunicazione, implica in particolare che è possibile omettere la segnalazione in presenza di pretese risarcitorie, visto che di norma tali azioni si prescrivono al più tardi con il decorso di dieci anni (art. 127 CO).
Considerati i molteplici motivi alla base della sospensione o dell’interruzione del decorso della prescrizione, talvolta l’intermediario finanziario si trova in difficoltà nel giudicare se un credito si è effettivamente prescritto o se è caduto in perenzione. L’avamprogetto risolve questo problema incaricando il debitore di segnalare soltanto i crediti che, in buona fede, non ritiene caduti né in prescrizione né in perenzione (art. 2 cpv. 1 CC).
Secondo il capoverso 3 la comunicazione è altresì superflua se le parti contrattuali hanno convenuto che venga disposto degli averi in altro modo. Ne consegue che l’intermediario può stipulare un contratto che destina gli averi a uno scopo caritativo. Queste intese riflettono la libertà contrattuale e vanno tutelate in quanto tali. Affinché l’intesa sia valida, l’avamprogetto prescrive la forma scritta (art. 13 seg. CO), che, per gli averi non rivendicati, prevale sulle prescrizioni di forma che il legislatore ha statuito per le disposizioni a causa di morte (art. 498 segg. CC).
I motivi per non segnalare al giudice gli averi non rivendicati sono esaustivi. In questo contesto l’intermediario finanziario non può quindi addurre come motivo