Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine

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dogmatico, la soluzione proposta implica che con il versamento del ricavo i valori non rivendicati cadono in perenzione escludendo pure un eventuale intervento dello Stato. La liquidazione non costituisce tuttavia una confisca proibita se si pensa che la perdita di diritti concerne unicamente i creditori che non hanno più avuto contatti con il debitore da almeno 30 anni.

2.3 Modifica del Codice di procedura civile

Art. 21

Di norma per la dichiarazione di scomparsa è imperativo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa (art. 21 CPCS). L’avamprogetto prevede un’eccezione per il caso in cui l’intermediario finanziario annunci degli averi non rivendicati al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa. In questo caso è imperativo il foro della sede o del domicilio dell’intermediario finanziario. L’intermediario finanziario non deve quindi premurarsi di individuare la sede (precedente) o il domicilio oppure il luogo di attinenza del creditore.

Sul piano formale, il precedente articolo 21 CPCS diventa il capoverso 1, mentre la novità proposta diventa l’oggetto del capoverso 2.

3 Ripercussioni

3.1 Premessa

In sostanza, la portata delle ripercussioni della legislazione proposta dipende dall’importo iniziale degli averi non rivendicati. Benché per svariati motivi non siano disponibili cifre esatte al riguardo, esiste una stima risalente al 2004, anno in cui le banche svizzere avrebbero amministrato averi non rivendicati pari a circa 400 milioni di franchi. Considerata la recente evoluzione dei mercati dei capitali non si può partire dal presupposto che oggi detto importo sia superiore.

Il settore assicurativo ha sempre considerato marginale il problema dell’importo degli averi non rivendicati. Non sono tuttavia disponibili cifre al riguardo. Questo vale anche per i restanti intermediari finanziari cui si applica l’avamprogetto.

Considerati gli sforzi intrapresi negli ultimi 15 anni nel quadro dell’autodisciplina e della legislazione proposta si può inoltre presumere che in futuro gli averi non rivendicati saranno soltanto pochi.

3.2 Ripercussioni per la Confederazione

L’avamprogetto non ha ripercussioni per la Confederazione, che, anzi, potrà beneficiarne se nessuno avanzasse pretese sugli averi non rivendicati (art. 466 cpv. 2 AP-CC). L’entità di tale beneficio non dovrebbe tuttavia essere rilevante, poiché l’eredità è devoluta alla Confederazione soltanto se nessun altro ente pubblico nazionale o estero si costituisse erede legittimo (Art. 466 cpv. 1 AP-CC).