Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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giacenza. Tali direttive statuiscono inoltre misure utili al ripristino del contatto con il cliente tra cui anche l’obbligo della banca di comunicare gli averi all’ombudsman per le banche svizzere, cui si può rivolgere anche chi rivendica fondi in giacenza. Infine, le direttive affrontano il tema delle modalità di amministrazione di tali fondi.
Se la mora del creditore arreca svantaggi al debitore, questi può chiedere al giudice di autorizzarlo a depositare la cosa dovuta liberandosi dalla sua obbligazione (art. 92 CO) o a venderla (art. 93 CO). Il giudice è adito anche quando si tratta di dichiarare il decesso o la scomparsa del creditore (art. 34 segg. CC). L’autorità tutoria nomina un curatore se ritiene che una sostanza sia priva della necessaria amministrazione, ad esempio in caso di prolungata assenza di una persona d’ignota dimora (art. 393 n. 1 CC).
1.2.1.3 Previdenza professionale
Il settore della previdenza professionale è contraddistinto da norme particolari. I termini di prescrizione, ad esempio, sono diversi rispetto a quelli sanciti dall’articolo 46 LCA (cfr. n. 1.2.1.1). Secondo l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; SR 831.40), i diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato. Possono cadere in prescrizione soltanto singole prestazioni dell’istituzione di previdenza. Le prestazioni periodiche (rendite) si prescrivono in cinque anni, le altre in dieci anni (cpv. 2).
Inoltre l’articolo 24b della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP; RS 831.42) obbliga gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio a mantenere periodicamente i contatti con i loro assicurati. Se non vi riescono, ne devono informare l’Ufficio centrale del 2° pilastro. Secondo l’articolo 24a LFPL, al tale ufficio vanno comunicate anche le pretese non ancora fatte valere da chi ha raggiunto l’età di pensionamento.
L’articolo 41 capoverso 3 LPP statuisce che dopo dieci anni dall’età ordinaria di pensionamento, gli averi non rivendicati depositati su conti o polizze di libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia, che li impiega per finanziare l’Ufficio centrale del 2° pilastro. È fatto salvo il caso in cui l’avente diritto e i suoi eredi rivendicano tali averi, il che è possibile fino a quando l’assicurato ha o avrebbe compiuto i 100 anni (art. 41 cpv. 5 e 6 LPP). Infine la prestazione d’uscita va versata all’istituto collettore se l’assicurato non dà disposizioni in merito al suo istituto di previdenza (art. 4 cpv. 2 LFLP).
1.2.2 Lacune del diritto vigente
1.2.2.1 Creditore gravato unilateralmente dal rischio dell’interruzione del contatto
La lacuna principale del diritto vigente consiste nel fatto che, in linea di principio, al debitore non è tenuto a mantenere i contatti con il creditore (cfr. n. 1.2.1.2). Una