Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/39: Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) · 21 pagine
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Attualmente11 la situazione giuridica in ambito assicurativo si presenta diversa. In virtù dell'articolo 46 capoverso 1 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), i crediti nei confronti dell'assicuratore si prescrivono «in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione». Spesso quindi il credito nei confronti del creditore è già prescritto prima che l’assicurato realizzi che casa sua è stata svaligiata (DTF 126 III 278 segg.)12.
1.2.1.2 Diritti e doveri del creditore
Il diritto privato, in linea di principio, non impone al debitore l’obbligo di cercare il creditore. La mora del creditore esclude quella del debitore. Mantenere i contatti con il debitore spetta quindi al creditore, sul quale grava il rischio in caso di interruzione del contatto. Sono fatti salvi il principio della buona fede (art. 1 cpv. 2 CC) e gli obblighi di lealtà imposti dalla disciplina del mandato (art. 397 cpv. 1 CO), secondo i quali, ad esempio, il debitore deve comunicare al creditore i cambiamenti d’indirizzo. In questo contesto va ricordato anche l’obbligo che incombe a chi trova una cosa smarrita di darne avviso alla polizia o di fare le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze (art. 720 cpv. 1 CC).
Nemmeno il diritto pubblico obbliga il debitore a restare in contatto con il creditore. In base alla legislazione sul riciclaggio di denaro, al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario deve identificare la controparte e richiederle una dichiarazione scritta indicante l’avente diritto economico (art. 3 e 4 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario; legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). Secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1; RS 955.022), tali obblighi sono specificati nella Convenzione del 7 aprile 2008 relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 2008). Il numero 22 della CDB 2008 statuisce che le banche devono annotarsi, tra gli altri, il domicilio oppure la ragione sociale e la sede del contraente.
La legislazione sul riciclaggio di denaro non disciplina il caso in cui il contatto con il cliente viene interrotto in un secondo tempo13. Tale lacuna è tuttavia colmata dalle Direttive dell’Associazione Svizzera dei Banchieri relative alla gestione degli averi senza notizie presso le banche svizzere (conti, depositi e cassette di sicurezza), che prevedono un ampio spettro di disposizioni atte a impedire che un fondo resti in
11 Per quanto riguarda il diritto previsto cfr. n. 1.4.3.2.
12 In teoria è ipotizzabile che l’assicurato si opponga all’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto assicurativo, richiamandosi a una fattispecie che sospende o interrompe il decorso della prescrizione, (art. 134 CO in combinato disposto con l’art. 100 LCA). Tale modo di procedere è tuttavia escluso se il contratto assoggetta il credito a una prescrizione o ad un termine più breve (art. 46 cpv. 2 LCA); tale clausola è tesa a trasformare il termine di prescrizione in un termine di perenzione, al fine di evitare che l’assicurato, trascorsi due anni, possa invocare un motivo che avrebbe avuto come conseguenza la sospensione o l’interruzione della prescrizione.
13 È fatto salvo il caso in cui, a relazione d’affari già avviata, sorgono dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente diritto economico, per cui occorre procedere a una nuova identificazione o a un accertamento (art. 5 LRD).