Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/123: Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento · 22 pagine
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circa 600 milioni di franchi per la formazione continua in adempimento a quanto previsto da una cinquantina di leggi6.
1.4 Necessità di un intervento statale secondo la breve perizia del prof. dr. Stefan C. Wolter
La necessità di un intervento statale per il promovimento finanziario della formazione sarebbe motivata se nel campo della partecipazione al perfezionamento ci trovassimo di fronte a un fallimento del mercato o se considerazioni di ripartizione o di equità lo richiedessero. Si parla di fallimento del mercato quando in un regime di economia di mercato non si arriva a una configurazione efficiente senza l’intervento dello Stato. Nella sua breve perizia concernente il trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionale7 il prof. dr. Stefan C. Wolter giunge alla conclusione che non vi è alcun fondamento per un promovimento statale su vasta scala degli sforzi in materia di perfezionamento professionale. Un cofinanziamento statale delle offerte di perfezionamento è giustificato soltanto se è circoscritto unicamente a un determinato gruppo di destinatari (in particolare persone poco qualificate) e si limita a misure di perfezionamento i cui obiettivi ed effetti risiedono chiaramente in un’integrazione migliore e durevole sul mercato del lavoro. Rispetto ad altri strumenti di promovimento, l’estensione della deducibilità fiscale delle spese di perfezionamento professionale in quanto strumento di promovimento in relazione a determinati gruppi di destinatari, effetto «free rider» (effetto di trascinamento) e effetti incentivanti raggiunge un risultato peggiore. L’effetto delle deduzioni in relazione a ceti sociali meno propensi alla formazione ed economicamente più deboli è piuttosto modesto, in quanto l’onere fiscale di questi gruppi è comunque basso a causa degli effetti della progressione e anche perché in ambito di deduzioni lo sgravio sui costi è ritardato nel tempo. Alla luce del fatto che la partecipazione a misure di perfezionamento non può pressoché essere aumentata con deduzioni supplementari e che gli effetti di trascinamento sono predominanti, secondo il prof. Wolter questo strumento non è indicato per promuovere il perfezionamento professionale.
2 Principi del progetto
Il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare una modifica di legge in modo che tutte le spese di formazione e perfezionamento sostenute per ragioni professionali (=spese di perfezionamento, riqualificazione volontaria o motivata da circostanze esterne, reinserimento, avanzamento professionale in senso stretto e lato) che sono sopportate dal contribuente stesso siano deducibili fiscalmente. Devono essere escluse da questa regola unicamente le spese della prima formazione di qualificazione professionale.
6 Dal Rapporto del novembre 2009 del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua in collaborazione con il Dipartimento federale dell’interno (DFI).
7 Breve perizia del 27 marzo 2008 su incarico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (pubblicata unicamente in lingua tedesca sul sito Internet dell’AFC: www.estv.admin.ch).