Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/123: Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

di avvocato, una dissertazione o altro. Se sono imposte dalla professione, le spese sostenute possono essere dedotte, a patto che non se ne abusi. In ogni singolo caso bisogna esaminare se le condizioni per la deducibilità delle spese sono effettivamente adempite.

I cicli di formazione successivi alla prima formazione ma che trasmettono unicamente conoscenze di cultura generale, devono essere verificati sotto l’aspetto delle spese di formazione e perfezionamento sostenute per ragioni professionali ed eventualmente da delimitare da un hobby.

2.3 Delimitazione concernente i passatempi (hobby)

Le spese per i cicli di formazione seguiti per hobby o che servono all’autorealizzazione non devono essere deducibili. Questi cicli di formazione non sono imposti da ragioni professionali. Per contro, i cicli di formazione che permettono di ottenere una qualificazione professionale sono deducibili quali spese inerenti alla formazione e al perfezionamento, connessi con l’esercizio dell’attività professionale anche se il contribuente non eserciterà mai la professione imparata. Qualora il contribuente dovesse assolvere un ciclo di formazione che comporta diversi livelli e che si estende su diversi periodi fiscali, egli dovrà fornire la prova che intende assolvere tutti i livelli sino al raggiungimento della qualificazione professionale. Questo significa che, se non sfocia in una qualificazione professionale e non è imposto da motivi professionali, il ciclo di formazione è considerato un hobby. Vi è qualificazione professionale se, sulla base del ciclo di formazione assolto, il contribuente è in grado di conseguire l’indipendenza finanziaria, utilizzando le conoscenze acquisite durante il ciclo di formazione in un impiego a tempo pieno. In altre parole, grazie a questa formazione la persona interessata è teoricamente in grado di provvedere da sola al proprio sostentamento.

Esempi: un panettiere può dedurre le spese della sua formazione quale maestro di immersione subacquea, in quanto sarebbe teoricamente in grado di guadagnarsi da vivere facendo il maestro di immersione subacquea. Questo vale anche se il panettiere non eserciterà mai la nuova professione. Una giurista può dedurre le spese della sua formazione di massaggiatrice sportiva, anche se continua a lavorare come giurista. Invece, l’operatore sociale non può dedurre le spese per i corsi di salsa seguiti da anni, perché non gli permettono di esercitare alcuna professione e quindi sono da considerarsi un hobby. I corsi di lingue senza un nesso minimo con l’attività professionale sono equiparati agli hobby. È il caso, ad esempio, quando un impiegato dell’amministrazione vuole imparare il russo perché ha deciso di trascorrere le prossime vacanze in Russia.