Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/123: Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento · 22 pagine
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3 Altre soluzioni discusse
3.1 Deduzione per le spese di conseguimento del reddito e deduzione generale
Una possibile soluzione, peraltro respinta, era di suddividere le spese di formazione e perfezionamento in spese di conseguimento del reddito e spese generali.13 Con un simile approccio di soluzione le spese di perfezionamento attualmente qualificate quali spese di conseguimento del reddito (perfezionamento connesso alla professione attuale, riqualificazione imposta da circostanze esterne, reinserimento), sarebbero rimaste deducibili in qualità di spese di conseguimento del reddito. Inoltre, questa soluzione prevedeva di introdurre una nuova deduzione generale. Quelle spese, che oggi rappresentano spese di formazione non deducibili (riqualificazione volontaria, spese di avanzamento professionale in senso stretto), potevano essere deducibili fino a un importo massimo nel quadro di una deduzione generale. Le spese della prima formazione sarebbero rimaste non deducibili.
Con l’attuale deduzione a titolo di spese di conseguimento del reddito, un vantaggio sarebbe che anche le spese di perfezionamento, le spese di riqualificazione imposta da circostanze esterne, e le spese di perfezionamento che supererebbero il limite superiore proposto sarebbero deducibili. Lo svantaggio di questa variante sarebbero le elevate perdite fiscali. Il diritto tributario diverrebbe inoltre complicato, dato che bisognerebbe delimitare due deduzioni. La problematica riguardante le definizioni, attualmente oggetto di critiche, permarrebbe. Dato che le spese di conseguimento del reddito non hanno un limite massimo, il contribuente verrebbe tendenzialmente incitato a definire sempre le sue spese di formazione professionale quali spese di conseguimento del reddito. Ne risulterebbe un aumento delle procedure di ricorso e quindi costi elevati.
3.2 Tutte le spese di formazione quali spese professionali
La possibilità di qualificare tutte le spese di formazione quali spese di conseguimento del reddito non è stata perseguita. Questo avrebbe significato che anche le spese di formazione che non hanno alcun nesso con la professione attuale (ad es. riqualificazione volontaria) sarebbero state definite quali spese di conseguimento del reddito.
Se tutte le spese di formazione rappresentassero spese di conseguimento del reddito, il vantaggio sarebbe – come del resto nella soluzione proposta – di attenuare la problematica riguardante la delimitazione; sarebbe rimasta solo la distinzione tra spese della prima formazione e quelle per gli hobby. Un considerevole svantaggio sarebbe che un’estensione dell’espressione «spese di conseguimento del reddito» influirebbe anche su tutte le altre spese di conseguimento del reddito, le cui ripercussioni non sarebbero prevedibili né dal punto di vista giuridico né da quello finanzia-
13 Con spese di conseguimento del reddito si intendono le spese sostenute direttamente ai fini dell’ottenimento del reddito che presentano un nesso causale diretto con tale fine e sono necessarie allo stesso. Secondo il diritto vigente tra le spese di conseguimento rientrano le spese di perfezionamento, le spese inerenti a una riqualificazione imposta da circostanze esterne e le spese di reinserimento professionale (cfr. n. 1.2.1.1). Tra le spese generali si annoverano le spese di formazione che, secondo il diritto vigente comprendono, da un lato, le spese per la prima formazione e, dall’altro, le spese necessarie a una riqualificazione professionale volontaria e all’avanzamento professionale, che non sono in relazione con la professione attuale (cfr. n. 1.2.1.2).