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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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Impiego confinato 814.912

a. per tutte le attività: l’UFSP, l’UFAM, la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), il servizio specializzato designato dal Cantone nonché, su sua richiesta, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);

b. per le attività delle classi 2-4: l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA);

c. per le attività delle classi 3 e 4 nonché per le domande secondo l’articolo 11 capoverso 3 lettera a: la CFSB;

d. per le attività con organismi patogeni per gli animali: l’Ufficio federale di veterinaria (UFV);

e. per le attività con organismi fitopatogeni e alloctoni soggetti ad autorizzazione: l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

3 Se i servizi specializzati sono l’UFSP, l’UFAM, l’UFAG o l’UFV, la decisione spetta all’Ufficio federale competente con la loro approvazione in caso di dubbi sulla compatibilità con le leggi la cui esecuzione spetta a tali servizi.

4 Per le attività con epizoozie altamente contagiose secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 27 giugno 199516 sulle epizoozie (OFE) svolte al di fuori dell’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI), l’Ufficio federale competente coordina la sua decisione con quella dell’UFV secondo l’articolo 49 capoverso 2 OFE.

Art. 18 Procedura di notifica

1 L’Ufficio federale competente verifica se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 4-7 e 12, tenendo conto di eventuali pareri dei servizi specializzati.

2 L’Ufficio federale competente può vietare l’attività, parzialmente o integralmente, se vi è motivo di supporre che le esigenze di cui agli articoli 4-7 e 12 non sono soddisfatte. Entro 90 giorni dall’inizio dell’esame, trasmette la sua decisione al notificante, ai servizi specializzati nonché al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione.

3 Se l’Ufficio federale competente non emana nessuna decisione entro il termine, le attività della classe 1 soggette a notifica sono considerate conformi alla presente ordinanza, fatte salve nuove conoscenze essenziali.

Art. 19 Procedura di autorizzazione

1 L’Ufficio federale competente verifica se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 4-7 e 12, tenendo conto di eventuali pareri dei servizi specializzati.

2 L’Ufficio federale competente decide in merito all’autorizzazione entro 90 giorni dall’inizio dell’esame. L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni.

3 Qualora un ritardo costituisca un pericolo, in particolare se è necessaria una diagnosi rapida di nuovi microrganismi, dopo aver esaminato provvisoriamente la determinazione e la valutazione del rischio e dopo aver informato i servizi specializ-

16 RS 916.401