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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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Impiego confinato 814.912

Allegato 4 (Art. 11)

Misure di sicurezza

1. Misure di sicurezza generali

Le seguenti misure di sicurezza valgono per tutti i generi di attività:

a. rispettare le regole generalmente riconosciute dell’edilizia nell’ambito della realizzazione e della manutenzione di costruzioni e impianti, in particolare sotto il profilo della loro solidità, della sicurezza delle persone e delle cose nonché della protezione antincendio;

b. rispettare il piano di sicurezza dell’azienda nonché le relative istruzioni d’esercizio e le regole di comportamento;

c. impiegare almeno una persona per la sorveglianza della sicurezza biologica; per l’adempimento del proprio compito, tale persona deve disporre di conoscenze sufficienti sia sotto il profilo professionale che delle questioni in materia di sicurezza; tra i suoi compiti rientrano in particolare l’allestimento, l’aggiornamento e l’attuazione del piano di sicurezza, l’informazione, la consulenza e la formazione dei collaboratori, la verifica del rispetto delle regole in materia di sicurezza biologica e la comunicazione con le autorità in merito alle notifiche, alle domande di autorizzazione, alle misure di sicurezza e al piano di sicurezza;

d. impiegare in numero sufficiente personale adeguatamente formato nelle questioni in materia di sicurezza;

e. rispettare i principi della buona prassi microbiologica secondo l’allegato 3 numero 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 agosto 199922 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi, così come predisporre per il personale strutture per l’igiene individuale e la decontaminazione;

f. effettuare controlli adeguati e provvedere opportunamente alla manutenzione delle misure di sorveglianza e dell’equipaggiamento;

g. se necessario verificare la presenza, al di fuori delle barriere fisiche primarie, di organismi impiegati e capaci di sopravvivere;

h. utilizzare modalità sicure per il deposito di apparecchi e materiali che potrebbero essere contaminati;

i. predisporre efficaci procedure e mezzi di decontaminazione e disinfezione nel caso di una fuoriuscita di organismi;

j. adottare misure contro eventuali organismi nocivi e parassiti.

22 RS 832.321