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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico
2 Il centro di contatto è incaricato di svolgere i seguenti compiti amministrativi:
a. riceve le notifiche e le domande di autorizzazione secondo gli articoli 8-11 nonché le notifiche secondo l’ordinanza del 25 agosto 199915 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi;
b. verifica, entro 20 giorni, che le notifiche e le domande di autorizzazione siano complete e chiede eventuali dati mancanti;
c. trasmette le notifiche e le domande di autorizzazione complete all’Ufficio federale competente (art. 17 cpv. 1) per decisione e ai servizi specializzati (art. 17 cpv. 2) per parere;
d. pubblica sul Foglio federale il ricevimento delle notifiche e delle domande di autorizzazione e le rende accessibili al pubblico, nella misura in cui non abbiano carattere confidenziale;
e. si occupa del controllo delle scadenze e degli affari relativi alle notifiche e alle domande di autorizzazione pervenute;
f. tiene un banca dati elettronica in cui sono immessi i documenti della procedura di notifica e autorizzazione nonché dell’esecuzione;
g. tiene un elenco delle attività notificate e autorizzate e lo rende accessibile al pubblico unitamente ai risultati delle indagini di cui all’articolo 26, sempreché non riguardino informazioni di carattere confidenziale, attraverso servizi d’informazione e comunicazione automatizzati;
h. è il servizio d’informazione e consulenza per le questioni concernenti:
1. lo svolgimento e lo stato delle procedure di notifica e autorizzazione,
2. i moduli, le direttive e le norme estere nonché gli indirizzi di contatto all’interno dell’Amministrazione federale,
3. l’elenco degli organismi classificati;
i. nella sua funzione di servizio d’informazione e consulenza, può organizzare corsi e formazioni;
j. riceve dai Cantoni rapporti sulla loro attività di controllo secondo l’articolo 21, li trasmette immediatamente agli Uffici federali competenti e annualmente compila una panoramica sulle attività di controllo ai sensi della presente ordinanza.
Art. 17 Ufficio federale competente e servizi specializzati
1 Per le decisioni necessarie nel quadro delle attività soggette all’obbligo di notifica e autorizzazione è competente:
a. l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) se l’attività implica soprattutto un rischio per l’uomo;
b. l’UFAM per tutte le altre attività.
2 Per servizi specializzati s’intendono: