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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico

4 Per la protezione della popolazione e dell’ambiente da gravi danni in seguito a incidenti rilevanti con microrganismi si applica l’ordinanza del 27 febbraio 19916 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

5 Per la protezione dei lavoratori in caso di utilizzazione di microrganismi si applica l’ordinanza del 25 agosto 19997 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi.

6 La presente ordinanza non si applica all’utilizzazione di organismi conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 20018 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. organismi: entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante e microrganismi; sono loro equiparati anche le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono tali entità;

b. microrganismi: entità microbiologiche, in particolare batteri, alghe, funghi, protozoi, virus e viroidi; sono loro equiparati le colture cellulari, i prioni nonché il materiale genetico biologicamente attivo;

c. piccoli invertebrati: artropodi, anellidi, nematodi e platelminti;

d. organismi geneticamente modificati: organismi il cui materiale genetico è stato modificato con tecniche di modificazione genetica secondo l’allegato 1 in un modo non riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o a ricombinazione naturale, nonché organismi patogeni o alloctoni che sono al contempo geneticamente modificati;

e. organismi patogeni: organismi che possono causare malattie nell’uomo, negli animali e nelle piante addomesticati, nella flora e nella fauna selvatiche o in altri organismi, nonché organismi alloctoni che sono al contempo patogeni;

f. organismi alloctoni: organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore:

1. la cui area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza territori d’oltremare), e

2. che non sono presenti come specie addomesticate nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva dei Paesi di cui al numero 1;

g. addomesticato: modificato, in base a una selezione artificiale e a criteri di allevamento e coltivazione, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura;

6 RS 814.012

7 RS 832.321

8 RS 812.214.2