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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico

Allegato 5 (art. 33)

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 20 novembre 199623 concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

Art. 2 cpv. 2

2 Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:

a. l’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;

b. le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;

c. la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi.

2. Ordinanza del 23 aprile 200824 sulla protezione degli animali

Art. 115 cpv. 1 lett. b

1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:

b. nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera d dell’ordinanza del ...25 sull’impiego confinato o animali con particolari esigenze di accudimento e cura: i guardiani di animali o le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.

Art. 116 cpv. 2

2 Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo l’articolo 3 lettera d dell’ordinanza del ...26 sull’impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.

23 RS 172.327.8

24RS 455.1

25 RS 814.912

26 RS 814.912