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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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Impiego confinato 814.912
4 Se i controlli danno adito a contestazioni, il Cantone ordina i provvedimenti necessari e ne informa il centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione.
5 Se sussistono dubbi motivati per ritenere che un’attività semplicemente documentata sia soggetta a notifica o autorizzazione, il Cantone lo segnala al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione.
6 Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli da effettuare in virtù della presente ordinanza e di altri atti legislativi.
7 I Cantoni riferiscono annualmente al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione in merito alla loro attività di controllo, utilizzando il modello messo a disposizione dal centro di contatto.
Art. 23 Compiti della Confederazione
1 Se su segnalazione del Cantone l’Ufficio federale competente constata che un’attività semplicemente documentata è soggetta a notifica o autorizzazione, vieta il proseguimento dell’attività fino alla notifica o al rilascio dell’autorizzazione regolare.
2 Se malgrado un avvertimento del Cantone non sono rispettate le esigenze di un’attività notificata o di un’autorizzazione, l’Ufficio federale competente vieta il proseguimento dell’attività notificata o revoca l’autorizzazione.
Sezione 3: Sorveglianza del trasporto
Art. 24
1 La competenza di sorvegliare il trasporto di organismi geneticamente modificati o patogeni nonché di ordinare eventuali provvedimenti è disciplinata dalle prescrizioni sul trasporto applicabili.
2 La sorveglianza del trasporto secondo l’articolo 14 capoverso 2 spetta alle autorità competenti in materia di vigilanza sul mezzo di trasporto corrispondente.
Sezione 4: Raccolta, elaborazione e confidenzialità dei dati
Art. 25 Elenco degli organismi classificati
1 L’UFAM, con l’approvazione dell’UFSP, della SECO, dell’UFV, dell’UFAG e della SUVA nonché dopo aver sentito la CFSB, tiene un elenco accessibile al pubblico nel quale figurano gli organismi classificati in uno dei quattro gruppi in base ai criteri dell’allegato 2.1.
2 Esso tiene conto di elenchi esistenti, segnatamente di quelli dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.