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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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Impiego confinato 814.912

2 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi geneticamente modificati occorre tener conto dell’organismo donatore e dell’organismo ricevente, del materiale genetico inserito (inserto), del vettore o del sistema vettore-ricevente nonché dell’organismo geneticamente modificato stesso, in particolare in base ai seguenti criteri:

a. funzione delle modificazioni genetiche;

b. grado di purezza e di caratterizzazione del materiale genetico utilizzato per la ricombinazione;

c. proprietà dei vettori, in particolare in relazione alla capacità di replicazione, alla gamma di organismi ospiti, alla specificità all’ospite, alla presenza di un sistema di trasferimento, alla capacità di mobilizzazione, alla contagiosità propria;

d. proprietà delle sequenze di acidi nucleici in questione, in particolare azione regolatrice della crescita cellulare, del ciclo cellulare e del sistema immunitario;

e. produzione e rilascio di organismi e principi attivi farmaceutici, allergeni o tossine da parte dell’organismo geneticamente modificato;

f. stabilità ed espressione del materiale genetico ricombinante;

g. capacità di mobilizzazione del materiale genetico ricombinante;

h. pressione di selezione per il materiale genetico ricombinante.

2 Valutazione del rischio

1 La valutazione del rischio si basa sostanzialmente sugli effetti degli organismi sull’uomo, sugli animali e sulle piante sani.

2 Il rischio va considerato nullo o trascurabile (gruppo 1) se:

a. è improbabile che l’organismo provochi una malattia nell’uomo, negli animali e nelle piante o altri danni all’ambiente o alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile; o

b. tali danni sono insignificanti nel tempo e nello spazio.

3 Il rischio va considerato esiguo (gruppo 2) se:

a. l’organismo può provocare una malattia nell’uomo, negli animali e nelle piante o altri danni all’ambiente o alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;

b. tale malattia o tali danni sono raramente gravi;

c. una diffusione di tale organismo è improbabile; e

d. di norma sono disponibili misure preventive o terapeutiche efficaci per combattere la malattia o i danni.