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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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Impiego confinato 814.912
h. organismi alloctoni invasivi: organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente;
i. sistema chiuso: installazione che, mediante barriere fisiche o mediante una combinazione di barriere fisiche e barriere chimiche o biologiche, limita o impedisce il contatto degli organismi con l’uomo o con l’ambiente;
j. utilizzazione: qualsiasi attività intenzionale con organismi, in particolare l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la modificazione, la rilevazione, il trasporto, il deposito o lo smaltimento.
Capitolo 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi
Sezione 1: Esigenze generali
Art. 4
1 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve impiegare la dovuta cura affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
a. non possano mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente;
b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
2 Devono essere rispettate le relative prescrizioni nonché le istruzioni e raccomandazioni del fornitore.
3 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve selezionare gli organismi e le attività adatti allo scopo scelto che comportino il minor rischio per i beni da proteggere di cui al capoverso 1.
4 Il rispetto dell’obbligo di diligenza va documentato chiaramente. La documentazione va conservata per dieci anni dal termine dell’attività e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità esecutive.
Sezione 2: Esigenze relative all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni
Art. 5 Obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi
1 L’utilizzazione dei seguenti organismi deve avvenire in sistemi chiusi, salvo quando è permesso utilizzarli nell’ambiente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 20089 sull’emissione deliberata nell’ambiente, dell’ordinanza del 18 maggio 200510 sui prodotti fitosanitari o dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sui biocidi: