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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico

3 Le indicazioni possono essere immesse direttamente nella banca dati messa a disposizione dal centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione.

Art. 11 Misure di sicurezza

1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato in sistemi chiusi deve garantire che la fuoriuscita di tali organismi:

a. sia limitata in modo da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile per le attività delle classi 1 e 2;

b. sia esclusa per le attività delle classi 3 e 4.

2 Occorre adottare le misure di sicurezza generali riportate nell’allegato 4, nonché le misure di sicurezza particolari necessarie a seconda del genere e della classe di attività ed elaborare un piano di sicurezza dell’azienda.

3 L’Ufficio federale competente può decidere nel caso specifico che:

a. singole misure di sicurezza particolari, contrassegnate di conseguenza nell’allegato 4, possono essere modificate, sostituite o tralasciate se il richiedente ha dimostrato che la protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente nonché della diversità biologica e della sua utilizzazione sostenibile è garantita lo stesso;

b. devono essere adottate ulteriori misure di sicurezza particolari non menzionate nell’allegato 4 per il genere e la classe di attività corrispondente se tali misure sono raccomandate da organizzazioni internazionali o dalla Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) e ritenute necessarie dall’Ufficio federale competente.

Art. 12 Garanzia della responsabilità civile

1 Chi svolge un’attività con organismi geneticamente modificati o patogeni della classe 3 o 4 in sistemi chiusi deve garantire la responsabilità civile prevista dalla legge:

a. per un ammontare di 20 milioni di franchi a copertura dei danni alle persone e alle cose (art. 30 LIG, art. 59abis cpv. 1 LPAmb); e

b. per un ammontare di 2 milioni di franchi a copertura dei danni all’ambiente (art. 31 LIG, art. 59abis cpv. 9 LPAmb).

2 L’obbligo di garanzia può essere adempiuto mediante:

a. la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile presso un istituto assicurativo titolare di un’autorizzazione d’esercizio in Svizzera;

b. il deposito di garanzie equivalenti.

3 Sono esentati dall’obbligo di garanzia:

a. la Confederazione e i suoi enti e istituti di diritto pubblico;