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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico

zati l’Ufficio federale competente può rilasciare un’autorizzazione valida fino al completamento della procedura ordinaria.

4 L’Ufficio federale competente trasmette la sua decisione al richiedente, ai servizi specializzati nonché al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione.

Art. 20 Autorizzazione di modifica, sostituzione o omissione di misure di

sicurezza particolari

1 Entro 90 giorni dall’inizio dell’esame, l’Ufficio federale competente rilascia l’autorizzazione per le deroghe a misure di sicurezza particolari se sussistono le condizioni (art. 11 cpv. 3 lett. a), tenendo conto dei pareri dei servizi specializzati pervenuti.

2 L’Ufficio federale competente trasmette la sua decisione al richiedente, ai servizi specializzati nonché al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione.

Art. 21 Termini ordinatori

1 Se per l’esame delle notifiche e delle domande di autorizzazione devono essere forniti dati supplementari, i termini ordinatori della presente sezione sono prorogati di conseguenza.

2 Se l’Ufficio federale competente non è in grado di rispettare il termine per la decisione di cui nella presente sezione, lo annuncia al notificante o al richiedente prima della scadenza comunicandogli il termine entro cui è prevedibile la decisione.

Sezione 2: Sorveglianza nelle aziende

Art. 22 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni sorvegliano il rispetto dell’obbligo di diligenza, dell’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi nonché delle misure di sicurezza.

2 Inoltre controllano mediante prelievo di campioni che:

a. la documentazione richiesta all’articolo 4 capoverso 4 sia allestita e conservata correttamente;

b. l’attività svolta sia stata notificata o autorizzata, se del caso;

c. i dati sugli organismi impiegati e sull’attività forniti al momento dell’inoltro della notifica o della domanda di autorizzazione corrispondano agli organismi effettivamente impiegati e all’attività svolta;

d. sia intervenuta una modifica dell’attività che richiede una ripetizione della determinazione e della valutazione del rischio secondo l’articolo 7 capoverso 3;

e. la responsabilità civile sia garantita.

3 I campioni, i mezzi e i metodi di rilevazione necessari per i controlli devono essere messi a disposizione dei Cantoni.