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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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Impiego confinato 814.912
b. i Cantoni e i loro enti e istituti di diritto pubblico, purché i Cantoni assumano l’obbligo di responsabilità civile di tali enti e istituti.
Art. 13 Inizio, sospensione e cessazione della garanzia
1 La persona che garantisce la responsabilità civile deve annunciare l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia al servizio specializzato designato dal Cantone.
2 La sospensione e la cessazione della garanzia, nella misura in cui quest’ultima non è stata previamente sostituita con un’altra garanzia, diventano effettive soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del servizio specializzato designato dal Cantone.
Art. 14 Trasporto
1 Chi trasporta microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve rispettare le prescrizioni nazionali e internazionali sul trasporto applicabili, segnatamente quelle relative all’imballaggio e alla caratterizzazione.
2 Per il trasporto di organismi geneticamente modificati, patogeni e alloctoni soggetti a impiego confinato non contemplati dalle prescrizioni di cui capoverso 1, tali prescrizioni si applicano per analogia.
3 Il fornitore deve comunicare all’acquirente:
a. la designazione e la quantità degli organismi;
b. le proprietà degli organismi, in particolare se si tratta di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
c. che tali organismi devono essere utilizzati in sistemi chiusi.
Art. 15 Comunicazione di eventi
1 Se durante l’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi organismi sono stati liberati nell’ambiente in modo non autorizzato o vi è stato il rischio che durante attività delle classi 3 e 4 organismi fossero liberati nell’ambiente, occorre informare immediatamente il servizio specializzato designato dal Cantone.
2 I Cantoni informano l’Ufficio federale competente in merito agli eventi comunicati.
Capitolo 3: Compiti delle autorità
Sezione 1: Verifica delle notifiche e delle domande di autorizzazione
Art. 16 Centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione
1 La Confederazione gestisce un centro di contatto «Biotecnologia» presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).