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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico
dell’ordinanza del 10 settembre 200834 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
Art. 10 cpv. 4
4 I principi attivi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni possono essere immessi sul mercato per l’impiego in biocidi soltanto secondo le disposizioni della OIConf35.
6. Ordinanza del 19 ottobre 198836 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
Allegato, n. 8, punto 80.8
80.8 Aziende in cui, mediante organismi
geneticamente modificati, patogeni o Secondo il diritto cantonale
alloctoni viene eseguita un’attività
della classe 3 o 4 secondo l’ordinanza
del …37 sull’impiego confinato.
7. Ordinanza del 27 febbraio 199138 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Essa si applica:
b. alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell’ordinanza del …39 sull’impiego confinato, dev’essere assegnata alla classe 3 o 4;
Art. 5 cpv. 1 lett. c
1 Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
c. la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del …40 sull’impiego confinato;
34 RS 814.911
35 RS 814.912
36RS 814.011. La seguente modifica è inserita nell’O citata.