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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico
a. organismi geneticamente modificati;
b. organismi patogeni;
c. piante e animali alloctoni invasivi secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente nonché piccoli invertebrati alloctoni (organismi alloctoni soggetti a impiego confinato).
2 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve determinare e valutare dapprima il rischio rappresentato dalla presenza di tali organismi (classificazione degli organismi) e successivamente il rischio delle attività previste con gli organismi (classificazione delle attività).
3 Chi utilizza organismi animali e piante geneticamente modificati in sistemi chiusi deve dapprima assicurarsi, mediante una ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 della legge federale del 21 marzo 200312 sull’ingegneria genetica, che la dignità della creatura non sia lesa.
Art. 6 Classificazione degli organismi
1 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato 2.1 numero 1.
2 Per valutare il rischio determinato, gli organismi vanno attribuiti a uno dei seguenti gruppi in base ai criteri di cui all’allegato 2.1 numero 2:
a. gruppo 1: organismi la cui presenza rappresenta un rischio nullo o trascurabile;
b. gruppo 2: organismi la cui presenza rappresenta un rischio esiguo;
c. gruppo 3: organismi la cui presenza rappresenta un rischio moderato;
d. gruppo 4: organismi la cui presenza rappresenta un rischio elevato.
3 Per gli organismi già classificati secondo l’elenco di cui all’articolo 25 non è necessaria una nuova determinazione e valutazione del rischio, a meno che non vi siano segni che la loro presenza comporti un rischio accresciuto o ridotto. In caso di nuove conoscenze essenziali occorre determinare e valutare nuovamente il rischio.
Art. 7 Classificazione delle attività
1 Per determinare il rischio rappresentato da un’attività con organismi prevista in un sistema chiuso vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, tenendo conto della classificazione degli organismi, del genere di attività prevista e delle condizioni ambientali in base ai criteri di cui all’allegato 2.2 numero 1.
10 RS 916.161
11 RS 813.12
12 RS 814.91