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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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Impiego confinato 814.912

Art. 12 cpv. 2

2 Gli organismi patogeni classificati nei gruppi 3 o 4 secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del …50 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi o gli organismi patogeni invasivi non possono essere utilizzati direttamente nell’ambiente.

Art. 14 cpv. 6 e 7 (nuovo)

6 La persona che garantisce la responsabilità civile deve annunciare l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia al servizio esecutivo competente.

7 La sospensione e la cessazione della garanzia, nella misura in cui quest’ultima non è stata previamente sostituita con un’altra garanzia, diventano effettive soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del servizio esecutivo competente.

Art. 15 cpv. 3

3 Il materiale di sterro inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all’allegato 2 deve essere smaltito in modo da escludere l’ulteriore diffusione di tali organismi.

Art. 37 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

11. Ordinanza di Cartagena del 3 novembre 200451

Art. 2 lett. c

Nella presente ordinanza si intende per:

c. sistema chiuso: ogni sistema chiuso ai sensi dell’articolo 3 lettera i dell’ordinanza del …52 sull’impiego confinato (OIConf);

Art. 5 cpv. 2

2 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi deve soddisfare le esigenze di cui agli articoli 4, 8-10 e 14 OIConf 53.

Allegato 1, lett. c

Concerne soltanto il testo francese.

50 RS 814.912

51 RS 814.912.21

52 RS 814.912

53 RS 814.912