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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico

12. Ordinanza del 25 agosto 199954 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi

Revisione parziale secondo il disegno separato (entrata in vigore simultanea)

13. Ordinanza del 27 giugno 199555 sulle epizoozie

Art. 49 cpv. 2 e 3

2 Con l’accordo del servizio cantonale competente, l’Ufficio federale può concedere deroghe e fissa a tal fine le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.

3 Per il resto sono applicabili all’uso di organismi patogeni per gli animali l’ordinanza del …56 sull’impiego confinato e l’ordinanza del 10 settembre 200857 sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Art. 312 cpv. 1 e 5

1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell’Ufficio federale. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del …58 sull’impiego confinato.

5 L’Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione (art. 16 dell’O del … sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.

14. Ordinanza del 23 giugno 200459 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 2 cpv. 3

3 I sottoprodotti di origine animale che sono organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, che sono stati oggetto di esami di diagnostica medicomicrobiologica, oppure provenienti da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, sottostanno inoltre all’ordinanza del …60sull’impiego confinato.

54 RS 832.321

55 RS 916.401

56 RS 814.912

57 RS 814.911

58 RS 814.912

59 RS 916.441.22

60 SR 814.912