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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

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Impiego confinato 814.912

2 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200417 sugli emolumenti.

Art. 29 Calcolo degli emolumenti

1 Gli emolumenti sono fissati come segue:

Franchi

a. decisioni concernenti notifiche secondo l’articolo 18 200−2000

b. decisioni di autorizzazione secondo l’articolo 19 400−2000

c. decisioni di autorizzazione secondo l’articolo 20 200−2000

2 Gli emolumenti sono calcolati in base all’onere sopportato. Se è richiesto un onere straordinario, gli emolumenti possono essere aumentati al massimo della metà.

3 Per l’esame delle domande di riconsiderazione possono essere riscossi emolumenti fino al 50 per cento delle tariffe fissate.

4 Per le prestazioni non previste nel tariffario, l’emolumento è di 130−190 franchi all’ora. Per i lavori di scrittura, l’emolumento è di 27−43 franchi alla pagina.

Art. 30 Spese

Sono considerate spese i costi supplementari in relazione alla singola prestazione, segnatamente:

a. gli indennizzi versati ai membri di commissioni extraparlamentari ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 199818 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

b. le spese per l’assunzione delle prove, indagini scientifiche, esami particolari o la raccolta di documenti;

c. le spese dei lavori che il centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione, l’UFSP, l’UFAM o l’UFV affida a terzi.

Sezione 6: Direttive, formazione e perfezionamento

Art. 31

1 L’UFAM e l’UFSP possono emanare congiuntamente direttive per l’esecuzione della presente ordinanza, in particolare per la determinazione e la valutazione del rischio legato alla presenza di organismi o alle attività con organismi, per il trasporto, per le misure di sicurezza nonché per l’assicurazione della qualità. Consultano previamente i servizi specializzati (art. 17 cpv. 2).

17 RS 172.041.1

18 RS 172.010.1