Progetto

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico

Art. 26 Indagini

L’UFAM e l’UFSP possono condurre indagini in relazione a tutte le attività in sistemi chiusi con organismi geneticamente modificati, patogeni e alloctoni, in particolare può accertare il genere, il numero e il calendario di tali attività.

Art. 27 Confidenzialità dei dati

1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse preponderante degno di essere protetto. Se li trasmettono ad altre autorità, li designano in quanto tali.

2 È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse alla tutela del segreto d’affari e di fabbricazione.

3 Chi invia documenti alle autorità deve:

a. indicare i dati da trattare in modo confidenziale; e

b. motivare l’interesse alla tutela del segreto.

4 Qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto, l’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. Se la sua valutazione è in contrasto con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto.

5 I seguenti dati sono pubblici in ogni caso:

a. nome delle persone responsabili dell’attività e della sorveglianza della sicurezza biologica;

b. indirizzo dell’azienda e dell’impianto (sede dell’attività);

c. genere d’impianto, misure di sicurezza e di smaltimento dei rifiuti;

d. descrizione generale degli organismi e delle loro proprietà;

e. descrizione generale dell’attività, in particolare scopo e ordine di grandezza approssimativo (p. es. volumi delle colture);

f. riassunto della valutazione del rischio;

g. classe dell’attività.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 28 Obbligo di pagare emolumenti

1 Chi chiede una prestazione al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione, all’UFAM, all’UFSP o all’UFV oppure una decisione di questi Uffici federali ai sensi della presente ordinanza deve pagare un emolumento.