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Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 39 pagine
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814.912 Protezione dell’equilibrio ecologico
Art. 26 Indagini
L’UFAM e l’UFSP possono condurre indagini in relazione a tutte le attività in sistemi chiusi con organismi geneticamente modificati, patogeni e alloctoni, in particolare può accertare il genere, il numero e il calendario di tali attività.
Art. 27 Confidenzialità dei dati
1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente ordinanza trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse preponderante degno di essere protetto. Se li trasmettono ad altre autorità, li designano in quanto tali.
2 È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse alla tutela del segreto d’affari e di fabbricazione.
3 Chi invia documenti alle autorità deve:
a. indicare i dati da trattare in modo confidenziale; e
b. motivare l’interesse alla tutela del segreto.
4 Qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto, l’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. Se la sua valutazione è in contrasto con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità, sentito quest’ultimo, gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto.
5 I seguenti dati sono pubblici in ogni caso:
a. nome delle persone responsabili dell’attività e della sorveglianza della sicurezza biologica;
b. indirizzo dell’azienda e dell’impianto (sede dell’attività);
c. genere d’impianto, misure di sicurezza e di smaltimento dei rifiuti;
d. descrizione generale degli organismi e delle loro proprietà;
e. descrizione generale dell’attività, in particolare scopo e ordine di grandezza approssimativo (p. es. volumi delle colture);
f. riassunto della valutazione del rischio;
g. classe dell’attività.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 28 Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi chiede una prestazione al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione, all’UFAM, all’UFSP o all’UFV oppure una decisione di questi Uffici federali ai sensi della presente ordinanza deve pagare un emolumento.