Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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2.2.1.4 Punibilità della clitoridectomia senza ablazione del clitoride (tipo Ia) e di altre forme di mutilazione di organi genitali femminili (tipo IV) secondo gli articoli 122 e 123 CP

La clitoridectomia senza ablazione del clitoride (tipo Ia) e le mutilazioni di organi genitali femminili del tipo IV non soddisfano sempre gli elementi costitutivi di lesioni personali gravi ai sensi dell’articolo 122 CP. In ogni caso, si è in presenza di lesioni personali gravi ogni qualvolta la vittima ha subito un grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale ai sensi della clausola generale contenuta nell’articolo 122 comma 3 CP.

In ogni caso, le mutilazioni genitali femminili dei tipi Ia e IV dovrebbero essere di natura tale da soddisfare tutti gli elementi costitutivi di una lesione personale semplice qualificata, perseguibile d’ufficio ai sensi dell’articolo 123 numero 2 CP: Da un lato, praticamente tutti gli strumenti utilizzati per tagliare, incidere, perforare, raschiare ecc. gli organi genitali femminili rischiano di provocare lesioni personali gravi e devono pertanto essere considerati come oggetti pericolosi ai sensi dell’articolo 123 numero 2 comma 2 CP; d'altro canto, le mutilazioni di organi genitali femminili sono praticate molto spesso su bambini o su persone che non sono in grado di difendersi e soddifano pertanto, salvo eccezioni, le condizioni per una qualifica ai sensi dell’articolo 123 numero 2 comma 3 CP.

Anche in questo caso, l’autore deve avere agito intenzionalmente. Se la sua intenzione era quella di infliggere una lesione personale grave che rientra nell’ambito dell’articolo 122 CP, ma che ha implicato soltanto lesioni personali semplici, sarà punito per tentata lesione personale grave.

I genitori di una vittima incapace di discernimento non possono in nessun caso fornire il proprio consenso affinché quest’ultima subisca una mutilazione agli organi genitali del tipo I o IV, poiché possono esercitare le loro competenze solo entro i limiti della loro autorità parentale (art. 301 segg. CC) e sono tenuti ad agire esclusivamente per il bene del figlio. Nel momento in cui la vittima diviene capace di discernimento, solo lei può acconsentire attivamente a una lesione dei suoi beni giuridici appartenenti alla sua sfera intima più profonda. Il consenso a subire una lesione personale semplice fornito da una persona capace di discernimento è considerato in genere come valido indipendentemente dallo scopo per il quale viene inflitta la lesione.

Per quanto concerne le lesioni personali semplici (qualificate) secondo l’articolo 123 numero 2 CP, l’azione penale si prescrive in sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP).

2.2.2 Mutilazioni di organi genitali e protezione del figlio

L’autore dell’iniziativa parlamentare chiede una modifica della legislazione penale. Tenuto conto del fatto che il diritto alla tutela svolge un ruolo non trascurabile nella pratica – in particolare nel campo della prevenzione – la Commissione ha reputato necessario analizzare anche le possibilità offerte dal diritto civile per proteggere le bambine contro le mutilazioni di organi genitali femminili. Il diritto civile prevede a questo scopo tutta una serie di misure di protezione dei figli (art. 307-315b CC) che