Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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In Gran Bretagna il rischio di subire mutilazioni di organi genitali è spesso invocata come argomentazione principale per ricorrere in tribunale contro le decisioni in materia di asilo e ottenere un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. La giurisprudenza rivela che i richiedenti l’asilo minacciati di mutilazioni sessuali in caso di rientro forzato nel Paese non possono contare sulla protezione della legge, a meno che non siano esposti al pericolo di persecuzioni nel proprio Paese.

Secondo le statistiche più recenti, in Inghilterra e nel Galles più di 21 000 ragazze di meno di quindici anni d’età rischiano di subire mutilazioni degli organi genitali, mentre circa 11 000 ragazze di più di otto anni (che vanno ad aggiungersi alle 21 000 summenzionate) ne sono verosimilmente già state vittime30. Allertati dalla portata del fenomeno, i ministeri della sanità, dell’interno e dell’educazione e del lavoro nonché l’Associazione britannica dei medici hanno pubblicato delle circolari e degli opuscoli informativi destinati ai medici sul tema delle mutilazioni di organi genitali femminili31.

2.3.2 Italia

Per contrastare il fenomeno delle mutilazioni di organi genitali femminili, nel 2006 l’Italia ha completato la propria legislazione penale inserendovi nuove norme specifiche di diritto penale32. Il legislatore ha aggiunto al Codice penale un articolo 583bis che prevede di punire con una pena privativa della libertà di durata compresa tra quattro e dodici anni qualsiasi persona responsabile di una mutilazione di organi genitali inflitta in assenza di una necessità terapeutica. Con mutilazione il legislatore intende l’infibulazione, la clitoridectomia, l’escissione nonché qualsiasi altro intervento che abbia conseguenze della stessa natura. È inoltre punibile con una pena privativa della libertà compresa tra tre e sette anni chiunque, in assenza di una necessità terapeutica e allo scopo di danneggiare le funzioni sessuali, provoca altre lesioni agli organi genitali femminili che implichino conseguenze fisiche o psichiche.

Queste disposizioni sono applicabili anche agli atti commessi da cittadini italiani all’estero o da cittadini stranieri residenti in Italia o agli atti commessi all’estero ai danni di cittadini italiani o di stranieri residenti in Italia. In tal caso, l’autore è punito su richiesta del Ministro della giustizia. L’articolo 583ter, anch’esso di nuova intoduzione, prevede inoltre che le persone che lavorano nel settore sanitario e si rendono colpevoli di un atto ai sensi dell’art. 583bis siano punite a titolo accessorio con un divieto di esercitare la loro professione per un periodo compreso tra tre e dieci anni.

30 Rachel Williams, 21'000 girls at risk of genital mutilation, say campaigners, in: The Guardian del 10 ottobre 2007 (versione online); www.guardian.co.uk/uk/2007/oct/10/gender.ukcrime).

31 Department of Health, Home Office, Department for Education and Employment, Working Together to safeguard children. A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children, London, The Stationery Office 1999 (capitolo 5) e sito Internet dell’associazione dei medici britannici (www.bma.org.uk/ap.nsf/Content/FGM~UK#Distribution).

32 Legge no. 7 del 9 gennaio 2006