Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine
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3.2.7 Concorso di norme
In quanto norma penale specifica, il nuovo articolo 122a CP è prioritario rispetto agli articoli 122 e 123 CP (lesione personale semplice e lesione personale grave).
4 Ripercussioni finanziarie e sul personale
Allo stato attuale delle cose, l’articolo qui proposto non ha alcuna ripercussione diretta sulla Confederazione, né finanziaria né a livello di personale.
Non può essere escluso un aumento delle procedure penali e, di conseguenza, un aumento di lavoro per le autorità giudiziarie cantonali. In questo momento è impossibile valutare la portata degli eventuali costi supplementari.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Il nuovo articolo qui proposto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 Cost., secondo il quale la legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il nuovo articolo 122a CP è compatibile con le convenzioni internazionali alle quali la Svizzera aderisce. La Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF)49, ratificata nel 1997, esorta gli Stati parte ad adottare «ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale»50. Chiede inoltre loro di prendere «ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori»51. La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)52, ratificata nel 1997, esorta gli Stati parte ad adottare le misure necessarie per «giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convenzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne»53. La mutilazione genitale va inoltre considerata un «trattamento inumano» ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali54, dell’articolo 7 del Patto dell’ONU relativo ai diritti civili e politici55 e dell’articolo 16 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
49RS 0.107
50Art. 19 cpv. 1 CDF
51Art. 24 cpv. 3 CDF
52RS 0.108
53Art. 5 CEDAW
54RS 0.101