Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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perseguire penalmente in Svizzera tutte le persone resesi colpevoli di mutilazione genitale femminile, indipendentemente da dove esse abbiano commesso il reato e se il reato stesso sia punibile in loco. Al contrario, non puniranno chi all’estero è stato assolto, o la cui pena è stata eseguita, condonata o prescitta, e computeranno la quota di pena scontata all’estero quando essa non è stata scontata definitivamente (art. 7 cpv. 4 e 5 CP).

3.2.5 Pene

Per chi si rende colpevole di mutilazione genitale femminile, la Commissione propone una pena detentiva sino a 10 anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, che corrisponde alla sanzione attualmente comminata in caso di lesione personale grave ai sensi dell’articolo 122 CP. In tal modo si impedirà di distinguere, come è invece possibile fare attualmente, tra forme più o meno severe di mutilazione, assimilate rispettivamente a una lesione personale grave (art. 122 CP) e a una lesione personale semplice (qualificata; art. 123 CP). L’abolizione di questa differenziazione consentirà inoltre di eliminare le difficoltà che si incontrano oggi nel classificare questi tipi di reato e nel produrre le relative prove.

La Commissione vuole inoltre sottolineare inequivocabilmente la gravità di questo genere di attentato all’integrità e alla dignità di donne e bambine. Le simmetrie con le circostanze della lesione personale grave non devono pertanto limitarsi alle pene previste ma, come già ricordato, estendersi anche a questioni quali il consenso della persona colpita, la punibilità degli atti preparatori e la definizione dei termini di prescrizione.

Considerata l’estrema serietà dei reati di cui è questione, una minoranza della Commissione (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Stamm) ritiene inaccettabile la possibilità di infliggere unicamente una pena pecuniaria che, oltre tutto, non otterrebbe l’effetto preventivo sperato. Propone pertanto di sancire una pena detentiva minima di un anno.

3.2.6 Prescrizione

Come per i casi di lesione personale grave (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. b CP), l’azione penale in caso di mutilazione genitale femminile si prescrive dopo 15 anni. Se il reato è stato commesso su una bambina che non ha ancora compiuto 16 anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni (si veda l’integrazione proposta per l’art. 97 cpv. 2 CP).

Per sapere se l’articolo 123b della Costituzione federale (Cost.)48, accolto in votazione popolare il 30 novembre 2008, andrà riferito anche alla mutilazione genitale femminile, occorrerà attendere che l’iniziativa sull’imprescrittibilità trovi la sua applicazione pratica.

48 RS 101