Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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Il Governo francese, da parte sua, si impegna a fondo nella prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, sostenendo le associazioni attive a livello di sensibilizzazione e pubblicando opuscoli informativi che trattano la tematica tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello morale e che offrono indicazioni sui possibili aiuti medici41.

2.4 Problematica e urgenza

Le mutilazioni genitali femminili costituiscono gravi violazioni dei diritti umani. Sono l’espressione di una disuguaglianza tra i sessi profondamente radicata nelle strutture sociali, economiche e politiche, e costituiscono una forma estrema della discriminazione subita dalle donne. Il loro carattere iniquo risulta particolarmente scioccante soprattutto alla luce del fatto che questo tipo di intervento è estremamente doloroso e comporta abitualmente un grande pericolo per la salute e la vita stessa della vittima. D’altra parte è sovente all’origine di complicazioni croniche, che possono influire irreparabilmente sulla salute fisica e psichica. Dato che viene per lo più commesso ai danni di minorenni (tra i 0 e i 15 anni)42, costituisce anche una grave violazione del diritto dell’infanzia. L’intera vita sessuale della vittima può subire gravi disturbi fisici e psichici. Le mutilazioni genitali femminili possono non da ultimo condurre a complicazioni durante la gravidanza e il parto e costituire pertanto un pericolo anche per i figli a venire43.

Gli strumenti penali attualmente a disposizione in Svizzera non si sono dimostrati sufficienti a lottare efficacemente contro la mutilazione genitale femminile. Malgrado il fenomeno si stia diffondendo – come ricordato sopra – anche da noi, nel nostro Paese sono finora state aperte solo due procedure penali. Nel giugno del 2008 la Corte cantonale di cassazione del Canton Zurigo ha condannato i genitori della vittima di una mutilazione genitale, che all’epoca dei fatti aveva 2 anni, a due anni di pena detentiva per istigazione a lesioni personali gravi. Sempre nel giugno del 2008, in un altro caso avvenuto nel Canton Friburgo, è stato emanato un mandato penale contro la sorellastra della vittima, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, per violazione del dovere d’assistenza e del dovere di educazione. Poiché il reato è stato commesso in Somalia, dove la mutilazione genitale non è penalmente perseguibile, la sorellastra non ha potuto essere accusata di lesioni personali gravi a causa del principio della doppia incriminazione. La discrepanza tra il numero dei casi che probabilmente avvengono e il numero di procedure penali fa temere l’esistenza di un preoccupante fenomeno sommerso.

Malgrado l’importante lavoro di sensibilizzazione e prevenzione prestato dalle organizzazioni impegnate in questo ambito al fianco dell’Ufficio federale della

41 Si veda soprattutto, a questo proposito, il sito internet del Ministero del lavoro, delle relazioni sociali, della famiglia e della solidarietà (http://www.travailsolidarite.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/lutte-contre-violences-mutilations-sexuellesfeminines.html), con diversi testi da scaricare.

42 Cfr. OMS, ibid., pag. 4.

43 Cfr. in merito la direttiva elaborata dalla Società svizzera di ginecologia e ostetrica, ibid., pag. 6 seg.