Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine
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sanità pubblica44, la situazione non sembra dare alcun segnale di significativo miglioramento. L’inasprimento della legislazione deciso da altri Paesi europei comporta inoltre il pericolo che la Svizzera divenga meta di persone che intendano compiere mutilazioni genitali.
Nessuno mette in dubbio che finora si sia fatto tutto il possibile per lottare efficacemente contro il problema delle mutilazioni genitali femminili. Una volta constatato che, tuttavia, tanto le misure penali in vigore quanto tutte le campagne di sensibilizzazione e di informazione che sono state promosse non hanno ottenuto i risultati sperati, non resta che affrontare il problema in modo più diretto. La Commissione ritiene pertanto che occorra, a questo punto, modificare il Codice penale.
Come spiegato in precedenza, il Codice penale punisce le mutilazioni genitali femminili in quanto lesioni personali (art. 122 e 123 CP). La Commissione ritiene tuttavia, per diverse ragioni, che le relative disposizioni siano insufficienti. Innanzitutto il fatto che la legge non vieti esplicitamente le mutilazioni genitali femminili rende l’interdizione, in sé, meno nota alla popolazione: l’effetto deterrente e preventivo risulta così indebolito. È inoltre problematico il fatto che i diversi tipi di mutilazione sottostiano a disposizioni penali diverse (si veda a questo proposito il cap. 2.2.1). La necessità di stabilire per ogni caso se si tratta di un crimine o di un delitto condiziona l’esatta definizione delle circostanze del reato. Questa definizione risulta particolarmente importante soprattutto in prospettiva della prescrizione. Nella pratica, tuttavia, i singoli dettagli sono sovente difficili da definire, poiché si rendono necessari esami intimi, ai quali i genitori possono anche opporsi. Le autorità penali, dal canto loro, possono ordinare una visita medica solo in caso di sospetto fondato. La situazione giuridica attuale, non sempre univoca, complica la definizione del caso e la raccolta delle prove, e intralcia notevolmente l’azione penale.
Un’ulteriore difficoltà è legata all’applicazione del principio di doppia incriminazione nel caso di mutilazioni genitali perpetrate all’estero (si veda in merito il cap. 2.2.1.2). Il problema è emerso in particolare in uno dei due casi menzionati sopra, quello giudicato dalle autorità penali del Canton Friburgo. La Commissione ritiene che nel caso delle mutilazioni genitali occorra prescindere dal principio di doppia incriminazione, che induce lacune a livello di perseguimento penale, poiché con ogni probabilità un gran numero dei reati è commesso all’estero, in Paesi che non puniscono le mutilazioni genitali (come ad es. la Somalia). La Commissione tiene inoltre a rilevare una certa contraddizione, ossia il fatto che la mutilazione genitale inflitta a bambine non figura nella lista di reati commessi all’estero su minorenni data dall’articolo 5 CP. Ritiene che non sia chiaro il motivo per cui, ad esempio, atti sessuali con fanciulli (minori di 14 anni) costituiscano un attentato all’integrità psichica più grave rispetto a una mutilazione genitale. Ciò risulta ancora più incomprensibile, se si pensa che in quest’ultimo caso, alla violenza psichica si somma un attentato all’integrità fisica dalle conseguenze irreversibili. In altre parole, la Commissione ritiene che anche nel caso delle mutilazioni genitali si giustifichi l’introduzione del principio di universalità.
44 La mozione Roth-Bernasconi «Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione» (05.3235), trasmessa il 2 ottobre 2007, e la mozione Gadient «Lotta contro le mutilazioni genitali delle bambine» (00.3365), trasmessa come postulato il 6 ottobre 2000, avevano chiesto al Consiglio federale di prendere le misure necessarie.