Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine
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mente dal suo rispetto (cfr. art. 321 n. 2 CP) o devono poter invocare l’articolo 364 CP. Contrariamente a ciò che potrebbe far ritenere il tenore di quest’ultima disposizione, essa è applicabile già a uno stadio molto precoce, ossia fin da quando il detentore del segreto ha seri motivi di temere che un reato (compreso il tentativo di reato) possa essere commesso nei confronti di un minore. I Cantoni possono a loro volta prevedere altri obblighi di notifica.
2.3 Diritto comparato
Il confronto internazionale permette di evidenziare tre tendenze: l’emanazione di disposizioni legali destinate specificatamente alla lotta contro le mutilazioni di organi genitali femminili (Svezia, Gran Bretagna e Norvegia), l’introduzione nella legislazione di un riferimento particolare alle mutilazioni di organi genitali femminili (Belgio, Danimarca, Italia e Spagna), nonché infine l’assoggettamento delle mutilazioni di organi genitali femminili alle disposizioni penali vigenti (Svizzera, Francia, Germania, Finlandia, Grecia e Paesi Bassi)22. La Commissione ha esaminato la situazione giuridica di tre Paesi, rappresentativi di ciascuno dei tre gruppi: la Gran Bretagna, l’Italia e la Francia23.
2.3.1 Gran Bretagna
L’entrata in vigore della legge britannica destinata in modo specifico alla lotta contro le mutilazioni di organi genitali femminili in Inghilterra, nel Galles e in Iralanda del Nord risale al 200324. Questa legge punisce l’asportazione parziale o totale del clitoride, delle piccole o delle grandi labbra, la loro sutura nonché qualsiasi altra mutilazione di organi genitali femminili25. Essa prevede al contempo espressamente la punibilità delle persone che partecipano all’intervento o che contribuiscono alla sua organizzazione26. Le persone che contravvengono a questa legge che qualifica gli atti punibili come crimini gravi sono punite con una pena privativa della libertà fino a un massimo di 14 anni, con un’ammenda o con una combinazione delle due pene27. Gli usi e i costumi nonché i riti del Paese d’origine sono dichiarati espressamente non pertinenti28. Come la legislazione dei due altri Paesi selezionati, la legge britannica si applica anche agli atti commessi al di fuori del territorio nazionale su stranieri residenti in Gran Bretagna. La Scozia si è dotata a sua volta di una legislazione analoga29.
22 Cfr. anche Michael James Miller, Reaktionen auf die weibliche Genitalverstümmelung in Europa, dans: Trechsel/Schlauri, loc. cit., p. 32 segg.
23 Lo studio comparato destinato alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è stato realizzato dall’Istituto svizzero di diritto comparato [non pubblicato].
24 Female Genital Mutilation Act 2003, chapter 31 (in vigore dal 3 marzo 2004)
25 Sezione 1(1)
26 Sezione 2
27 Sezione 5
28 Sezione 1(5)
29 Prohibition of Female Genital Mutilation (Scotland) Act 2005, asp 8 (in vigoe dal 1° luglio 2005).