Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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del bene della bambina. Non appena è capace di discernimento, la vittima è l’unica persona autorizzata ad acconsentire a un intervento che lede la sua integrità fisica; i genitori non hanno in questo caso alcuna voce in capitolo47. Anche nel caso in cui lo specialista che procede all’intervento (ad es. medico, levatrice o pediatra) avanzasse argomentazioni fondate su uno stato di necessità (art. 17 CP) mancherebbe il carattere sussidiario, poiché sarebbero in ogni caso applicabili le misure di protezione dei figli (art. 307 segg. CC) oppure il dovere di avvisare le autorità giudiziare (art. 364 CP).

L’applicazione coerente di tutto quanto spiegato nel paragrafo precedente comporterebbe la punibilità di pratiche oggigiorno largamente diffuse in Svizzera quali tatuaggi, piercing o interventi nelle parti genitali effettuati non per motivi medici ma a fini estetici o per altre ragioni. Per questo motivo il nuovo articolo 122a capoverso 2 CP stabilisce che una persona che si sottopone a questo tipo di intervento debba dare espressamente il suo consenso che, tuttavia, risulta valido solo se la persona è maggiorenne e se sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie: la persona che si sottopone all’intervento deve essere capace di discernimento e avere espresso il suo benestare dopo una spiegazione circostanziata, senza essere stata ingannata, indotta in errore, minacciata o costretta. Sarà compito delle autorità penali stabilire se, nel singolo caso, sono date tali condizioni, in particolare la libertà di giudizio della persona. La Commissione ritiene che su questo punto la donna immigrata che si sottopone a una mutilazione genitale tradizionale per aumentare le sue opportunità di matrimonio non vada trattata diversamente da una cittadina svizzera che decida di sottoporsi a un intervento di vaginoplastica o a un intervento di labioplastica vaginale riduttiva.

Il nuovo articolo 122a capoverso 2 CP escluderà in futuro la possibilità per le persone minorenni di acconsentire a una lesione personale semplice nelle parti genitali, quali tatuaggi o piercing di trascurabile entità. Se si intende parificare di fronte alla legge le mutilazioni genitali più e meno gravi, è questa una conseguenza inevitabile, di cui sarà necessario farsi carico.

3.2.3 Colpa, grado di partecipazione al reato, atti preparatori e tentativo

Il nuovo articolo 122a CP non muta il diritto vigente per quanto riguarda l’errore sull’illiceità dell’azione, il grado di partecipazione al reato (autore, coautore, istigatore, complice) gli atti preparatori e il tentativo. Si rimanda qui a quanto già detto al capitolo 2.2.1.2.

3.2.4 Reati commessi all’estero

Per facilitare l’azione penale in caso di reati commessi all’estero, il nuovo articolo 122a capoverso 3 CP prevede la possibilità di punire, se si trova in Svizzera e non viene estradata, la persona che ha compiuto il fatto in un altro Paese. In tal modo le autorità giudiziarie potranno prescindere dal principio della doppia incriminazione e

47 Sulla questione: Trechsel/Schlauri, ibid., pag. 13 segg.