Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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sono di nazionalità straniera (cfr. art. 3 cpv. 1 CP, principio di territorialità, nonché art. 8 CP).

La mutilazione di organi genitali femminili praticata all’estero può essere perseguita in Svizzera unicamente se l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso (principio della doppia punibilità) o se questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale. Occorre inoltre che l’autore si trovi in Svizzera o vi sia estradato per questo suo atto, o che l’atto possa dar luogo all’estradizione secondo il diritto svizzero ma che l’autore non venga estradato (art. 7 cpv. 1 CP; principio della competenza di sostituzione). Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, l’atto può essere perseguito in Svizzera unicamente se la domanda di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto o se l’autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale (art. 7 cpv. 2 CP).

Se i genitori che hanno agito in Svizzera devono essere considerati coautori, essi soggiacciono alla giurisdizione penale svizzera anche se l’atto in sé è stato commesso all’estero. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, la qualità di coautore è in effetti costitutiva di una competenza giuridica in tutti i luoghi in cui hanno agito i vari coautori.

In compenso, gli atti commessi in Svizzera a titolo di partecipazione (ossia l’istigazione e la complicità) sono punibili unicamente nel caso in cui anche l’atto principale sia a sua volta punibile nel luogo in cui è stato commesso (carattere accessorio). Questo criterio dovrebbe risultare soddisfatto in quasi tutti i casi, poiché le mutilazioni di organi genitali femminili sono considerate lesioni personali e sono pertanto punibili in quanto tali nella maggior parte degli Stati. È sufficiente in effetti che il diritto di uno Stato consenta di punire gli autori delle mutilazioni di organi genitali femminili (e poco importa in questo contesto che tali norme vengano effettivamente applicate)16.

Prescrizione

Nel caso di lesioni personali gravi, l’azione penale si prescrive in quindici anni (articolo 97 capoverso 1 lett. b CP). Se l’atto è stato commesso su una persona di meno di sedici anni, il termine di prescrizione decorre in ogni caso fino al venticinquesimo compleanno della vittima (art. 97 cpv. 2 CP).

2.2.1.3 Defibulazione e reinfibulazione

Nel caso della defibulazione le grandi labbra che erano state suturate vengono riaperte mediante incisione. La reinfibulazione consiste al contrario nel richiudere l’apertura praticata in occasione della defibulazione.

Questi due interventi rappresentano lesioni personali semplici ai sensi dell’articolo 123 numero 1 CP, a condizione che vengano praticate lege artis. Se la vittima è capace di discernimento, il consenso a subire una lesione personale semplice è in genere considerato valido. Anche se non è stato fornito alcun consenso valido, spetta alla donna che ha subito l’intervento praticato lege artis portare la questione di fronte alle autorità penali, poiché ai sensi dell’articolo 123 numero 1 CP le lesioni personali semplici costituiscono un’infrazione perseguita unicamente a querela di parte.

16 Cfr. Niggli/Berkemeier, loc. cit., pag. 17.