Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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genitali femminili praticata senza motivi medici45. Questa definizione garantisce che tutti i tipi di mutilazione genitale femminile possano essere perseguiti in maniera unitaria46.

La Commissione ha inoltre discusso se menzionare nel nuovo articolo anche la mutilazione genitale maschile, in particolare la circoncisione, praticata nella cultura ebraica e in quella musulmana su neonati o bambini in tenera età. È tuttavia giunta alla conclusione che ciò non sarebbe opportuno, poiché non ritiene che la circoncisione costituisca un problema. Includere anche la mutilazione genitale maschile, inoltre, travalicherebbe i limiti di quanto richiesto dall’iniziativa parlamentare.

3.2.1 Conformità oggettiva e soggettiva

È considerato autore di una mutilazione genitale femminile chiunque esegua l’ablazione completa o parziale, senza motivi medici, degli organi genitali esterni o mutili in altro modo gli organi genitali di una bambina o di una donna. Per la definizione del reato non importa se l’intervento è praticato da personale medico in condizioni igieniche ineccepibili; anche il tipo di strumenti utilizzati non ha nessuna incidenza. Non costituiscono invece mutilazioni gli interventi praticati per motivi medici, ad esempio in seguito a una malattia (per l’eventuale considerazione penale di interventi praticati per motivi estetici, si veda il cap. 3.2.2).

Il nuovo articolo 122a CP si applica anche alla defibulazione (incisione e riapertura delle parti genitali esterne, precedentemente suturate) e alla reinfibulazione (nuova sutura dell’orifizio). Anche questi tipi di intervento, tuttavia, non costituiscono reato in caso esistano dei motivi medici o la persona interessata abbia dato il suo consenso (si veda a questo proposito anche il cap. 3.2.2).

Gli elementi soggettivi dell’infrazione devono includere l’intenzione ai sensi dell’articolo 12 CP.

3.2.2 Illiceità

Così come in caso di lesione personale grave (art. 122 CP), anche nel caso di una mutilazione genitale femminile, in linea di principio è possibile far valere il consenso della persona che la subisce solo se la sua decisione possa essere ritenuta, dal suo punto di vista e nel suo interesse, giustificata e difendibile. La dottrina e la giurisprudenza prevedono in particolare che in caso di intervento che lede l’integrità fisica, il consenso della persona che lo subisce possa essere considerato valido solo alla luce di ragioni mediche. In caso di mutilazione genitale ai sensi del nuovo articolo 122a CP, in linea di principio non dovrebbe pertanto essere possibile appellarsi né al consenso della vittima né a quello dei genitori. Il consenso dei genitori di una vittima incapace di discernimento non ha alcuna validità, poiché i rappresentanti legali possono esercitare la loro facoltà solo nell’ambito del dovere di custodia (art. 301 segg. CC) e, anche in tal caso, possono farlo solo tenendo conto

45 Cfr. OMS, ibid., pag. 4.

46 Per i vari tipi di mutilazione genitale femminile si rimanda al cap. 2.1.