Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine
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l’intervento. L’interesse dei genitori all’intervento è ravvisabile nel rispetto delle tradizioni che assicura loro la stima dei membri della comunità cui appartengono.
Si rende invece colpevole di istigazione ai sensi dell’articolo 24 CP chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. Nel nostro caso, i genitori si rendono colpevoli di istigazione se incaricano una terza persona di procedere all’intervento.
Si rende colpevole di complicità ai sensi dell’articolo 25 CP chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Diversamente da quanto stabilito nel caso dei coautori, per essere considerati complici è sufficiente prestare una partecipazione di minore portata sotto qualsiasi forma, ad esempio mettendo a disposizione dei locali o fornendo strumenti o medicamenti. Oltre alla complicità materiale appena descritta, si può inoltre ipotizzare una complicità morale, ad esempio da parte di chi partecipa alla ricerca di una persona disposta a effettuare l’escissione. La tentata complicità non è invece punibile.
Atti preparatori e tentativo
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il tentativo è punibile se è stato compiuto l’ultimo passo decisivo dopo il quale non è generalmente più possibile tornare indietro, a meno che le circostanze esterne impediscano alle persone implicate di perseguire i propri intenti di commettere il crimine.14
Nel caso delle mutilazioni di organi genitali femminili praticate all’estero, si pone il problema di sapere se i preparativi per il viaggio effettuati in Svizzera sono tali da costituire un tentativo secondo la definizione fornita più sopra e da giustificare pertanto la punibilità dei partecipanti al crimine in Svizzera. Si tratta di una questione che può essere affrontata soltanto alla luce delle cricostanze che caratterizzano il caso specifico (costo del viaggio, stato dei preparativi del viaggio). Ciò nonostante, in considerazione della giurisprudenza estensiva adottata dal Tribunale federale15 in casi analoghi, non si può escludere che tali preparativi effettuati sul territorio svizzero costituiscano un tentativo punibile. Nelle forme di mutilazione di organi genitali femminili più gravi oggetto del presente capitolo, la questione riveste tuttavia un’importanza secondaria, poiché gli atti preparatori di lesioni personali gravi sono punibili in qualsiasi caso (art. 260bis CP). Ne consegue non soltanto che i preparativi in questione sono punibili in Svizzera, ma anche che le autorità possono intervenire per proteggere la vittima prima che quest’ultima lasci il territorio svizzero o che la persona incaricata di praticare l’escissione giunga in Svizzera.
Atti commessi all’estero
Sebbene non siano disponibili dati concreti al riguardo, si stima che vi siano casi di mutilazione di organi genitali femminili praticati anche in Svizzera, ma che questi crimini vengano commessi in molti casi nel Paese di origine delle vittime. Per principio, il diritto penale svizzero è applicabile a tutti i crimini commessi (o ai tentativi di commetterli) in Svizzera: la mutilazione di organi genitali femminili praticata in Svizzera può essere perseguita in Svizzera anche se la vittima o l’autore
14 DTF 104 IV 175 segg.
15 Cfr. in particolare al DTF 104 IV 175 segg. e la DTF 114 IV 112 segg., 114 seg.