Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine

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Le misure preventive di sensibilizzazione e di informazione contribuiscono in modo decisivo a migliorare la tutela dalla mutilazione genitale. Migliorare gli strumenti legali offerti dal diritto penale rimane nondimeno indispensabile. Anche l’adozione di misure più “morbide” è oggi resa più difficile dall’incertezza dell’attuale situazione giuridica, che non permette di rinviare a una norma penale unica, inequivocabile e applicabile a tutte le forme di mutilazione genitale.

3 Il nuovo disciplinamento

3.1 In generale

La Commissione chiede l’introduzione a livello penale di una fattispecie specifica relativa alla mutilazione genitale femminile. In particolare dovrà essere possibile punire anche chi si è reso responsabile di questo reato all’estero, non importa se in un Paese che lo persegue o meno. Non si tratterà invece di reato se la donna che si sottopone all’intervento è adulta e consenziente.

La definizione di una norma penale specifica contribuirà a rendere il divieto più noto alla popolazione. L’effetto simbolico e deterrente legato alla sua introduzione avrà ripercussioni positive anche sul piano della prevenzione. L’esistenza di una norma precisa, d’altra parte, faciliterà l’applicazione della legge, poiché non sarà più necessario chiarire di che tipo di mutilazione genitale si tratta, in quali esatte circostanze il reato è stato commesso e se è stato perpetrato in Svizzera o in un altro Paese dove è perseguibile; le procedure potranno così essere più semplici e più rapide. Ogni mutilazione genitale commessa ai danni di una minorenne oppure, senza il suo consenso, ai danni di un’adulta, potrà essere considerata come un crimine e perseguita di conseguenza. La Commissione spera in tal modo che diminuiscano i casi non denunciati e che per questo non vengono registrati dalle statistiche. Menzionando esplicitamente e inequivocabilmente nel Codice penale il reato in questione, il divieto potrà essere divulgato più facilmente e con maggiore efficacia, semplificando il lavoro di prevenzione svolto da autorità e associazioni e rendendo così più efficaci anche le misure più “morbide”.

La Commissione ritiene che per risolvere il problema non sia sufficiente completare l’articolo 5 CP («Reati commessi all’estero su minorenni»). Poiché rinviare in termini generali agli articoli 122 segg. CP andrebbe troppo oltre, occorrerebbe far riferimento alla mutilazione genitale femminile, anche se nelle disposizioni speciali del Codice penale, poi, non figurerebbe alcuna norma corrispondente. Questa soluzione, inoltre, non permetterebbe di punire le mutilazioni genitali femminili perpetrate all’estero ai danni di donne adulte.

3.2 Commento al nuovo articolo 122a CP

Il nuovo articolo 122a CP si ispira alla definizione di mutilazione genitale femminile proposta dall’Organizzazione mondiale della sanità, ossia: l’ablazione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni e qualsiasi altra lesione degli organi