Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine
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taglio del clitoride e/o delle labbra; allungamento del clitoride e/o delle labbra, cauterizzazione del clitoride e dei tessuti circostanti, raschiamento del tessuto che circonda l’orifizio vaginale o taglio della vagina; introduzione nella vagina di sale, sostanze corrosive o erbe per restringerla.
Le mutilazioni di tipo più grave (infibulazione, tipo III) rappresentano all’incirca il 10 per cento dei casi, mentre il 90 per cento dei casi sono di tipo I, II o IV8.
2.2 Situazione giuridica attuale
2.2.1 Punibilità delle mutilazioni di organi genitali femminili secondo la normativa vigente
Nel 2004 e nel 2007 l’UNICEF Svizzera ha pubblicato due perizie giuridiche che hanno esaminato in modo dettagliato la questione della punibilità delle mutilazioni di organi genitali femminili in Svizzera9. Sebbene questi due pareri legali siano stati ampiamente presi in considerazione nell’ambito della successiva analisi, quest’ultima si è basata sulla nuova classificazione allestita dall’OMS nel 2008.
2.2.1.1 Aspetti generali
Il Codice penale svizzero (CP)10non contiene disposizioni che puniscono espressamente le mutilazioni di organi genitali femminili. È tuttavia indiscusso che i quattro tipi di mutilazione di organi genitali femminili costituiscano lesioni personali ai sensi degli articoli 122 e 123 CP.
L’articolo 122 CP punisce chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita o gli infligga ferite dello stesso grado di gravità. Le lesioni fisiche gravi sono perseguite d’ufficio e i loro autori sono puniti con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. L’articolo 123 CP punisce chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona senza tuttavia averle causato ferite gravi. Le lesioni personali semplici ai sensi dell’articolo 123 numero 1 CP sono perseguite a querela di parte. Le lesioni personali semplici qualificate ai sensi dell’articolo 123 numero 2 CP si distinguono dalle altre lesioni personali semplici per il modo in cui vengono provocate (utilizzo di determinati strumenti) o, ancora, in base all’identità della vittima (in particolare persone incapaci di difendersi, come bambini o conviventi). Diversamente dalle lesioni personali gravi, le lesioni personali semplici qualificate sono perseguibili d’ufficio. Il loro autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
A seconda delle circostanze, le mutilazioni di organi genitali femminili possono presentare a loro volta gli elementi costitutivi di altre infrazioni: esposizione a
8 OMS, loc. cit., pag. 5.
9 Stefan Trechsel et Regula Schlauri, Les mutilations génitales féminines en Suisse, perizia giuridica disposta dall’UNICEF Svizzera, Zurigo 2004; Marcel Alexander Niggli e Anne Berkemeier, La question de la punissabilité de la mutilation génitale féminine des types I et IV, perizia giuridica disposta dall’UNICEF Svizzera, Zurigo 2007.
10 RS 311.0