Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 22 pagine
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Nella legge stessa si ritrova inoltre un dispositivo completo destinato alla prevenzione delle mutilazioni: vengono menzionate, in questo contesto, attività di promozione e di coordinamento, campagne di informazione, la formazione continua degli specialisti della sanità e la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale33.
2.3.3 Francia
Il diritto penale francese non prevede alcuna disposizione esplicita contro le mutilazioni genitali femminili, le sanziona tuttavia, così come quello svizzero, attraverso le norme che tutelano l’integrità della persona. Queste permettono di infliggere una pena detentiva fino a 10 anni o una pena pecuniaria fino a 150 000 euro al responsabile di atti di violenza che causano una mutilazione oppure un’invalidità permanente34. Se il reato è stato commesso da un genitore, oppure da un altra persona affidataria, ai danni di una bambina che non ha ancora compiuto 15 anni35, la pena può giungere fino a 15 anni di reclusione. A questo reato può inoltre sommarsi quello di omicidio colposo36.
Nel 2006 sono state introdotte nel diritto francese alcune norme che, pur non facendovi riferimento in maniera esplicita, sono state pensate per proteggere in modo efficace le donne vittime di mutilazioni genitali37. Il Codice penale prevede un nuovo articolo, che punisce anche determinati reati commessi all’estero ai danni di donne minorenni residenti in Francia38. In tal modo si intende impedire che stranieri residenti in Francia facciano mutilare le figlie nel loro Paese d’origine. Il Codice penale francese ora prevede inoltre un’eccezione al segreto professionale, in particolare quello medico, per consentire di segnalare alle autorità i casi di mutilazione genitale39. Per i reati commessi ai danni di minori, infine, il termine di prescrizione è stato portato a 20 anni, a decorrere dal giorno in cui la vittima entra nella maggiore età40.
La prassi giudiziaria francese segue da anni una linea molto dura nella lotta alle mutilazioni genitali femminili. Già in una decisione del 20 agosto 1983, la Corte superiore di cassazione stabilì che questo reato cadeva sotto gli allora articoli 312-3° del Codice civile francese (oggi art. 222-9). In una decisione del 10 luglio 1987, la Corte d’appello di Parigi rifiutò di riconoscere gli usi e costumi del Paese d’origine dell’imputato come motivi sufficienti per giustificare un attacco all’integrità fisica di donne e bambine.
33 Articoli da 2 a 4 della legge n° 7 del 9 gennaio 2006 ; per quel che concerne l’attuazione, cfr. le linee guida del Ministero della salute dell’8 marzo 2008 destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che realizzano attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione (www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_769_allegato.pdf)
34 Art. 222-9 del Codice penale francese
35 Art. 222-10 del Codice penale francese
36 Art. 222-7 e 222-8 del Codice penale francese (se la vittima ha meno di 15 anni)
37 Legge del 4 aprile 2006
38 Art. 222-16-2 del Codice penale francese
39 Art. 226-14, 1° del Codice penale francese
40 Art. 7 della Procedura penale francese