Avamprogetto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Ordinanza sullo stato civile RU 200

6 Se la comunicazione è effettuata sotto forma di copia, il servizio amministrativo che effettua la comunicazione certifica la conformità della copia con l’originale.

Art. 44 cpv. 3 e 4

3 I dati dello stato civile sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni.

4 Il termine di protezione inizia con la validazione legale della documentazione di cui all’articolo 28 capoverso 1 e termina tre anni dopo la morte dell’interessato.

Art. 44a Competenza per la divulgazione

1 La divulgazione d’ufficio compete all’ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione.

2 L’allestimento degli atti di stato civile su richiesta compete agli uffici dello stato civile seguenti:

a. all’ufficio dello stato civile che ha documentato la procedura quando si tratta di atti di stato civile;

b. all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza oppure, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, all’ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio o di soggiorno oppure dell’ultimo luogo di domicilio quando si tratta di certificati di stato civile e quelli relativi allo stato di famiglia;

c. all’ufficio dello stato civile che ha documentato l’ultimo evento concernente l’interessato quando si tratta di certificati di famiglia e quelli dell’unione domestica; l’ufficio menzionato può inoltre allestirli, rinnovarli o sostituirli;

d. all’ufficio dello stato civile che conserva i registri (art. 92a cpv. 1) quando si tratta di estratti dei registri dello stato civile cartacei.

Art. 45 cpv. 1

1Abrogato

Art. 46 cpv. 1 lett. b e c

1 L’autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione dei dati dello stato civile:

b. sulla base di una decisione giudiziaria;

c. in vista di una decisione giudiziaria emanata come misura superprovvisoria; un ricorso presentato non ha effetto sospensivo.

Art. 46a Blocco dell’uso

1 L’autorità di vigilanza blocca l’uso dei dati dello stato civile disponibili, se presume che vi sia il rischio di un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

2 L’autorità di vigilanza revoca il blocco non appena può essere escluso l’uso abusivo dei dati dello stato civile registrati.