Avamprogetto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

Art. 47 Forma della divulgazione

1 Gli eventi e i fatti di stato civile nonché i dati dello stato civile sono divulgati mediante i moduli dello stato civile previsti (art. 6).

2 Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

a. mediante un certificato scritto o un’attestazione scritta,

b. mediante una copia autenticata dal registro dello stato civile cartaceo;

c. mediante una copia autenticata del documento giustificativo;

d. su richiesta dell’UCC sulla base delle disposizioni speciali del diritto federale;

e. oralmente all’ufficio dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato in modo certo.

3 I documenti devono recare la data, essere certificati conformi mediante la firma dell’ufficiale dello stato civile e muniti del bollo dell’ufficio.

4 L’accesso on line ai dati disponibili nel registro dello stato civile concesso ad autorità e a servizi amministrativi esterni allo stato civile è retto dall’articolo 43a capoverso 4 CC.

Titolo prima dell’art. 48a

Sezione 2: Divulgazione d’ufficio

Art. 48a Momento della divulgazione

La divulgazione d’ufficio è effettuata senza indugio.

Titolo prima dell’art. 49

Abrogato

Art. 49 All’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

1 L’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell’interessato:

a. la nascita e la morte;

b. tutte le modifiche concernenti i nomi, lo stato civile e la cittadinanza;

c. la modifica dei dati dello stato civile.

2 Ogni comunicazione indica anche il numero d’assicurato AVS a condizione che sia stato assegnato all’interessato dall’UCC (art. 8a).

3 L’invio dei dati avviene in maniera automatizzata e in forma elettronica attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) o, in assenza dell’allacciamento a Sedex, su carta.