Avamprogetto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Ordinanza sullo stato civile RU 200
6 Qualora in un secondo tempo venga accertata l’identità della persona deceduta, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 è completata per ordine dell’autorità di vigilanza con l’indicazione dell’identità della persona e in seguito la morte è nuovamente documentata.
Art. 20b Casi di nascita e di morte speciali
1 La competenza per la documentazione delle nascite e delle morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articolo 18 e 19 dell’ordinanza del 22 gennaio 19607su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile e dell’articolo 56 della legge federale del 23 settembre 19538 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
2 Se la morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia visto il cadavere, è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta (art. 34 e 42 CC).
3 Nascite e morti avvenute all’estero e per le quali non è possibile presentare documenti di stato civile sono documentate, sulla base di una decisione giudiziaria, dall’ufficio dello stato civile competente conformemente al diritto cantonale presso la sede dell’autorità giudiziaria (art. 40 cpv. 1 lett. a).
Art. 21 Matrimoni e ricezione di dichiarazioni
1 Il matrimonio e la ricezione della dichiarazione concernente la costituzione dell’unione domestica registrata, la dichiarazione concernente il riconoscimento nonché la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto amministrativo.
2 Se la dichiarazione concernente il riconoscimento o quella concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio è stata raccolta da una rappresentanza svizzera all’estero, la competenza per la documentazione è retta per analogia dall’articolo 23.
3 Il riconoscimento dinnanzi al tribunale o per disposizione a causa di morte è documentato dall’ufficio dello stato civile presso la sede dell’autorità giudiziaria oppure nel luogo in cui avviene l’apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b.
4 La ricezione della dichiarazione concernente la prova di dati non controversi in virtù dell’articolo 17 compete all’ufficio dello stato civile che ha rilevato la persona straniera nel registro dello stato civile.
Art. 23 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile
1 Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dall’ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell’autorità di vigilanza nel