Avamprogetto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Ordinanza sullo stato civile RU 200
Cantone di attinenza dell’interessato. Se la persona è attinente di più Cantoni decide l’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile.
2 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono documentati dall’ufficio dello stato civile competente sulla base di una decisione dell’autorità di vigilanza:
a. nel Cantone di attinenza della persona interessata, se la documentazione produce effetti giuridici familiari per un cittadino svizzero;
b. nel Cantone di domicilio o nel Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati della persona sono disponibili nel sistema e decade una competenza conformemente alla lettera a;
c. nel Cantone di nascita, se decade una competenza in virtù della lettera a o b.
3 In occasione della decisione secondo l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato l’autorità di vigilanza notifica alla competente autorità cantonale in materia d’immigrazione nel luogo di soggiorno dell’interessato, fatti e osservazioni che inducono a sospettare un’elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA10) attraverso la celebrazione di un matrimonio o di una costituzione di un’unione domestica registrata avvenuta all’estero. Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento.
4 Il diritto cantonale disciplina la competenza per la documentazione conformemente all’articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3.
Art. 26 Nomi di località
Sono documentati come luoghi dell’evento:
a. il nome del Comune svizzero giusta l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera;
b. il nome dello Stato estero o della regione d’importanza internazionale geograficamente delimitata; i nomi di città, località e divisioni di territorio sono rilevate complementariamente come sono registrati nei documenti probatori, se consentito dal set di caratteri standard conformemente all’articolo 80.
Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile
1 La modifica dei dati concernenti gli eventi di stato civile, lo stato civile e i rapporti giuridici familiari in conformità all’articolo 43 CC compete all’autorità di vigilanza del Cantone in cui è stato documentato l’ultimo evento di stato civile dell’interessato. L’autorità di vigilanza dispone d’ufficio tutte le rettificazioni, radiazioni e le nuove documentazioni.
9 RS 291