Avamprogetto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

1 I Cantoni provvedono, al più tardi entro il 2013, alla salvaguardia definitiva dei dati documentati dal 1° gennaio 1929 nel registro delle famiglie sotto forma di copie leggibili su microfilm.

2 Si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e sicuro affinché senza autorizzazione non sia possibile accedere ai dati, manipolarli, distruggerli oppure trafugarli.

3 Alla conservazione dei documenti giustificativi concernenti i registri dello stato civile cartacei è applicato l’articolo 32 capoverso 2.

Art. 93 Rilevamento retroattivo di dati dello stato civile

1 I dati di una persona figuranti nel registro delle famiglie sono trasferiti nel registro dello stato civile, compresa una segnalazione pertinente (rilevamento retroattivo), se:

a. occorre documentare un evento di stato civile, una sentenza giudiziaria, una decisione amministrativa, una naturalizzazione oppure se va raccolta una dichiarazione;

b. va avviata una procedura preparatoria al matrimonio o una procedura preliminare alla costituzione dell’unione domestica registrata;

c. va allestito un certificato individuale di stato civile, un certificato di famiglia, un atto di origine oppure un certificato relativo lo stato di famiglia registrato;

d. l’autorità di vigilanza dispone il trasferimento.

2 Al contempo sono rilevati retroattivamente i dati della coniuge o del coniuge e di tutti i figli dell’interessato e collegati con i dati di tale persona.

3 I dati dell’interessato sono collegati con i dati dei figli e dei genitori già rilevati retroattivamente.

4 L’UFSC emana le istruzioni necessarie.

Art. 95 rubrica cpv. 1 e 3

Attestato professionale federale

1 Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l’attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.

3Concerne soltanto il testo francese.

Art. 97

Abrogato

Art. 98 Annotazione a margine e radiazione

1 Nel registro delle nascite vanno iscritte d’ufficio le seguenti annotazioni a margine: