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Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

3 Gli eventi di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico.

4 L’insieme dei dati personali rilevati nel registro dello stato civile sono collegati sulla base dei rapporti giuridici familiari. Se il rapporto giuridico viene sciolto, il collegamento viene meno.

5 In occasione di una documentazione sono aggiornati tutti i dati personali delle persone interessate da tale procedura.

Art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile

1 Con la documentazione della nascita, ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile.

2 Uno straniero i cui dati non sono disponibili nel sistema, è rilevato nel registro dello stato civile al più tardi quando è interessato da un evento di stato civile da documentare in Svizzera.

3 Se, in occasione del rilevamento nel registro dello stato civile, uno straniero non è in grado oppure non si può manifestamente esigere da quest’ultimo di comprovare il suo stato civile mediante documenti, è accertata la possibilità di raccogliere una dichiarazione conformemente all’articolo 41 capoverso 1 CC.

4 Se, in vista della registrazione dei dati sulla filiazione del figlio, il rilevamento secondo il capoverso 2 è effettuato entro un termine utile, in casi motivati ed eccezionali non è necessario rilevare in modo esaustivo i dati dello stato civile della madre e del padre.

5 Se, in vista della documentazione della morte, il rilevamento secondo il capoverso 2 è effettuato entro un termine utile, in casi motivati ed eccezionali non è necessario rilevare in modo esaustivo i dati dello stato civile della persona morta.

6L’insieme di dati personali può essere completato in conformità di documenti presentati successivamente.

Art. 16 cpv. 6

6 Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile in applicazione dell’articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all’esame dell’autorità di vigilanza.

Art. 16a Conferma della correttezza

1 Può essere richiesta una conferma scritta concernente la correttezza dei dati in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 lettera c:

a. in occasione del rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile;

b. in occasione dell’esame dello stato dei dati disponibili nel sistema.

2 Prima di accogliere la conferma della correttezza dei dati, l’ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali di un conseguimento fraudolento di una falsa