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Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

di attività dell’ufficiale dello stato civile tenendo conto delle specifiche conoscenze teoriche e pratiche acquisite.

6 I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l’elezione di un ufficiale dello stato civile.

Art. 5 Rappresentanze svizzere all’estero

1 Le rappresentanze svizzere all’estero collaborano alla preparazione del matrimonio e alla procedura per la costituzione di un’unione domestica registrata, ricevono dichiarazioni concernenti lo stato civile, trasmettono documenti e richiedono informazioni. Svolgono in particolare i compiti seguenti:

a. informare e offrire consulenza alle persone interessate;

b. richiedere, ricevere, autenticare, tradurre e trasmettere documenti e decisioni esteri concernenti lo stato civile;

c. ricevere e trasmettere domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per la costituzione di un’unione domestica registrata (art. 75b cpv. 2 e 75d cpv. 1) in Svizzera;

d. ricevere e trasmettere dichiarazioni concernenti la paternità (art. 11 cpv. 6), se non è possibile documentare il riconoscimento all’estero.

e. ricevere e trasmettere dichiarazioni concernenti il cognome;

f. accertare le attinenze comunali e cantonali e la cittadinanza svizzera;

g. verificare l’autenticità dei documenti esteri;

h. richiedere e trasmettere informazioni sul diritto estero;

i. riscuotere gli emolumenti.

2 Le rappresentanze svizzere notificano all’autorità di vigilanza all’attenzione della competente autorità cantonale in materia d’immigrazione fatti e osservazioni che inducono a sospettare un’elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri attraverso la celebrazione prevista o già avvenuta di un matrimonio o la costituzione di un’unione domestica registrata (art. 82 capoverso 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa OASA2).

3 L’Ufficio federale dello stato civile emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

Art. 6a Registri dello stato civile

1 Per registri dello stato civile s’intendono tutti i registri dello stato civile cartacei o elettronici (registro delle nascite, delle morti, dei matrimoni, dei riconoscimenti, delle legittimazioni, delle famiglie, dello stato civile) tenuti sin dal 1876.

2 RS 142.201