Avamprogetto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Ordinanza sullo stato civile RU 200
2 Ogni ufficio dello stato civile completa d’ufficio e autonomamente i dati personali documentati in modo incompleto, non appena i dati mancanti sono comprovati.
3 L’ufficio dello stato civile competente per il rilevamento di una persona (art. 15a cpv. 2) oppure per il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1-3) modifica d’ufficio e autonomamente i dati dello stato civile documentati o trasferiti dal registro delle famiglie in modo incorretto, a condizione che da allora non sia stato documentato nessun evento di stato civile.
Titolo prima dell’art. 34
Capitolo 1: Obblighi di notificazione
Art. 34 Nascita
1 Sono tenuti alla notificazione della nascita:
a. la direzione dell’istituto, se la nascita è avvenuta in ospedale o in un centro di assistenza al parto naturale oppure in un istituto simile; la direzione può, sotto la sua responsabilità, conferire la notificazione a collaboratori;
b. il marito della madre, il padre non coniugato con la madre, se ha riconosciuto il figlio, la madre nonché tutte le altre persone presenti al momento del parto, se la nascita non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a;
c. l’autorità competente conformemente al diritto cantonale, se si tratta di un trovatello (art. 38);
d. l’autorità di polizia che viene a conoscenza della nascita, se la nascita non è stata notificata.
Art. 34 Morte
1 Sono tenuti alla notificazione della morte:
a. la direzione dell’istituto, se la persona è morta in ospedale, in ospizio o in un istituto simile; la direzione può, sotto la sua responsabilità, conferire la notificazione a collaboratori;
b. la vedova o il vedovo oppure il partner sopravvissuto, i familiari più stretti oppure un membro della stessa economia domestica, nonché ogni persona presente al momento della morte o che ha rinvenuto il cadavere, se la persona non è morta in un istituto di cui alla lettera a;
c. l’autorità di polizia che viene a conoscenza della morte se la morte non è stata notificata.
2 Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 2 lettera b possono designare per scritto un terzo cui affidare la notificazione.
3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio le autorità di polizia.
Art. 35 cpv. 4