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Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

3 Se sussistono dubbi circa l’autenticità di una firma o se non è certo che il documento sia stato allestito dall’autorità competente, può richiedere l’autenticazione da parte dell’autorità competente in Svizzera o all’estero.

Art. 19a Errori

1 Autorità e servizi amministrativi, segnatamente gli uffici dello stato civile sono tenuti a notificare gli errori all’autorità di vigilanza.

2 Ogni persona può notificare errori all’autorità di vigilanza.

3 Se l’interessato ha accettato documenti allestiti in modo incorretto, va ascoltato prima di correggere gli errori.

Art. 20 Nascita

1 La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

2 Se la nascita è avvenuta durante il viaggio, è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre ha abbandonato il veicolo.

3 Se si tratta di un trovatello, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; la documentazione comprende informazioni concernenti il luogo, l’ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l’età presunta ed eventuali segni distintivi.

4 Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo e l’ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata per ordine dell’autorità di vigilanza e la nascita sarà nuovamente documentata.

Art. 20a Morte

1 La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

2 Se la morte è avvenuta durante il viaggio, è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

3 Se non è possibile accertare dove o quando è morta la persona, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è rinvenuto il cadavere. Il momento in cui è stato rinvenuto il cadavere vale quale ora della morte.

4 Qualora in un secondo tempo venga accertato che la persona rinvenuta è morta in un altro circondario dello stato civile, la documentazione effettuata in conformità del capoverso 3, è radiata per ordine dell’autorità di vigilanza e l’ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. È fatta salva la modifica d’ufficio dei dati concernenti il luogo e l’ora della morte oppure per ordine del giudice se la prova è controversa.

5 Se la persona non può essere identificata entro un termine prevedibile, sono documentati il luogo e l’ora del rinvenimento, il sesso, l’età presunta ed eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere.