Avamprogetto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Ordinanza sullo stato civile RU 200
Art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del
21 novembre 2007
1 Al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS in virtù dell’articolo 8a, le persone rilevate nel registro dello stato civile sono comunicate all’UCC.
2 A comunicazione avvenuta, ogni persona rilevata retroattivamente in base all’articolo 93 capoverso 1 o 2 è notificata all’UCC.
3 La procedura concernente l’attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero d’assicurato AVS è retta dall’articolo 133bis e dall’articolo 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194716 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II
Tale modifica entra in vigore il ...
In nome del Consiglio federale svizzero